Art. 4 Ulteriori modifiche al decreto 19 ottobre 2020 1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 1, le parole: «ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle parole «ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettere b) e c)»; b) all'Allegato A, al paragrafo 2.11.1: eliminare le parole «Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna»; nella tabella delle codifiche della tipologia di spesa, sono eliminate le seguenti parole: «AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna)». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2021 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta