Art. 3 Proroga degli incarichi dei medici assunti sul territorio nazionale ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020 1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attivita' delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID le regioni e province autonome possono disporre la proroga fino al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 565.110,00 euro, a valere sulle risorse gia' rese disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.