Art. 3 
 
Proroga degli incarichi dei medici assunti sul  territorio  nazionale
                 ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il  supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID le regioni e  province  autonome  possono  disporre  la
proroga fino al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 714 del 20 novembre 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo
di 565.110,00 euro, a valere sulle risorse gia' rese  disponibili  ai
sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle  contabilita'
speciali intestate ai presidenti di regione e  provincia  autonoma  -
soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive
esigenze finanziarie.