Art. 4 Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2021 Il Capo del Dipartimento: Borrelli