Art. 4 
 
                Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e  3  si  applicano  alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 febbraio 2021 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli