IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati; Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti; Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti che e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce, nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo di imposta 2019; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 dicembre 2020; Decreta: Art. 1 Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti: a) che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; c) che esercitano, in maniera prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici attivita' riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1 e' riportata nell'allegato 2. 3. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2021 Il Ministro: Gualtieri