Art. 2 Requisiti e adempimenti delle ditte esecutrici delle modifiche 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui all'allegato A sono effettuate dalle officine esercenti l'attivita' di autoriparazione nell'ambito delle specifiche competenze. 2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso l'Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente, previa sottoscrizione del disciplinare di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Ad ogni officina accreditata, l'Ufficio motorizzazione civile assegna un codice identificativo alfanumerico secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione. 4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente in materia, nonche' in conformita' alle direttive emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi installati. 5. L'officina rilascia apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed attestante che l'esecuzione dei lavori e' avvenuta a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente, l'officina rilascia, altresi', la certificazione di origine degli elementi installati annotando, in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui e' stata effettuata la modifica stessa.