Art. 2 
 
                 Requisiti e adempimenti delle ditte 
                     esecutrici delle modifiche 
 
  1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e  funzionali  di
cui  all'allegato  A  sono  effettuate   dalle   officine   esercenti
l'attivita'   di   autoriparazione   nell'ambito   delle   specifiche
competenze. 
  2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso  l'Ufficio
motorizzazione    civile    territorialmente    competente,    previa
sottoscrizione  del  disciplinare  di   cui   all'allegato   C,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Ad ogni officina accreditata,  l'Ufficio  motorizzazione  civile
assegna un codice identificativo alfanumerico  secondo  le  modalita'
stabilite con apposito provvedimento del  direttore  della  Direzione
generale per la motorizzazione. 
  4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1  nel
rispetto della normativa vigente in materia, nonche'  in  conformita'
alle   direttive   emanate   dalla   Direzione   generale   per    la
motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e  alle
istruzioni del manuale di installazione fornito dal  costruttore  dei
componenti o dei dispositivi installati. 
  5.  L'officina  rilascia   apposita   dichiarazione,   redatta   in
conformita' al modello  riportato  all'allegato  B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, ed attestante che l'esecuzione
dei lavori e' avvenuta  a  regola  d'arte,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa  tecnica  vigente,
l'officina rilascia, altresi', la  certificazione  di  origine  degli
elementi installati annotando,  in  ordine  progressivo  su  apposito
registro con pagine numerate e preventivamente vidimato  dall'Ufficio
motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il  numero  di
telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui e' stata
effettuata la modifica stessa.