Art. 3 
 
       Modalita' di aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche,
l'intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento
della carta di circolazione, corredata della  documentazione  di  cui
all'allegato A,  all'Ufficio  motorizzazione  civile  competente  nel
territorio in cui ha sede l'officina che ha  apportato  le  modifiche
stesse. 
  2. L'Ufficio motorizzazione civile  provvede  all'emissione  di  un
tagliando adesivo, da  applicare  sulla  carta  di  circolazione  del
veicolo, che riporta i dati  variati  o  integrati  a  seguito  delle
modifiche apportate. 
  3. Se l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuato per
il tramite di uno studio di  consulenza  automobilistica,  l'istanza,
corredata della  relativa  documentazione  di  cui  al  comma  1,  e'
custodita dal medesimo studio di consulenza per i  successivi  cinque
anni  ed  esibita  in  caso  di  controlli  da  parte  degli   uffici
motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.