Art. 3 Modalita' di aggiornamento della carta di circolazione 1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, l'intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento della carta di circolazione, corredata della documentazione di cui all'allegato A, all'Ufficio motorizzazione civile competente nel territorio in cui ha sede l'officina che ha apportato le modifiche stesse. 2. L'Ufficio motorizzazione civile provvede all'emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate. 3. Se l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuato per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, l'istanza, corredata della relativa documentazione di cui al comma 1, e' custodita dal medesimo studio di consulenza per i successivi cinque anni ed esibita in caso di controlli da parte degli uffici motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.