Art. 4 
 
        Vigilanza da parte degli uffici motorizzazione civile 
 
  1. Gli uffici motorizzazione civile effettuano la  vigilanza  sulle
officine e sugli studi di consulenza automobilistica  ai  fini  della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. La vigilanza sulle officine e' effettuata mediante  controlli  a
campione sui veicoli che sono stati  oggetto  delle  modifiche  delle
caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente  decreto,
al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste
dalla normativa vigente e delle istruzioni di  installazione  di  cui
all'art. 2, comma 4.  In  caso  di  accertata  violazione,  l'Ufficio
motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo di
cui all'art. 2, comma 3. 
  3. La  vigilanza  sugli  studi  di  consulenza  automobilistica  e'
effettuata mediante controlli a campione, al fine  di  accertare,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3,  la  regolarita',  la  completezza  e  la
custodia della  documentazione.  In  caso  di  accertata  violazione,
l'Ufficio  motorizzazione  civile  provvede  alla  segnalazione  agli
organi territoriali competenti di cui all'art. 9 della legge 8 agosto
1991, n. 264. 
  4. Il metodo di campionamento dei controlli di cui ai commi 2  e  3
e' stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale
per la motorizzazione.