Art. 4 Vigilanza da parte degli uffici motorizzazione civile 1. Gli uffici motorizzazione civile effettuano la vigilanza sulle officine e sugli studi di consulenza automobilistica ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. La vigilanza sulle officine e' effettuata mediante controlli a campione sui veicoli che sono stati oggetto delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente decreto, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e delle istruzioni di installazione di cui all'art. 2, comma 4. In caso di accertata violazione, l'Ufficio motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo di cui all'art. 2, comma 3. 3. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica e' effettuata mediante controlli a campione, al fine di accertare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, la regolarita', la completezza e la custodia della documentazione. In caso di accertata violazione, l'Ufficio motorizzazione civile provvede alla segnalazione agli organi territoriali competenti di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264. 4. Il metodo di campionamento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 e' stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.