IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile  che  prevede  lo
scioglimento  d'autorita'  degli  enti  cooperativi  che  non   hanno
depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno  2019  «Regolamento  concernente  l'organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132». 
  Considerato che, laddove  presente,  e'  stato  visionato  l'ultimo
bilancio di esercizio presentato e  che  per  lo  stesso  non  si  e'
rilevata la presenza di beni immobili; 
  Considerato che  per  tutte  le  cooperative  inserite  nell'elenco
allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema
Sister che ha fornito  esito  negativo  in  merito  all'esistenza  di
valori catastali; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in data 13 maggio 2020 nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  122  e'  stato  pubblicato  l'avviso
dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita',
senza  nomina  del  commissario  liquidatore,  di   centotrentacinque
societa' cooperative aventi sede nelle Regioni:  Lombardia,  Liguria,
Piemonte, Basilicata, Sardegna ed Emilia Romagna; 
  Considerato che, la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della
comunicazione  sono  risultati   irreperibili   gia'   in   sede   di
revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile  ricavare
un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione  di  avvio
del procedimento; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono  sciolte,  senza  nomina  del  commissario   liquidatore,   le
centotrentacinque societa' cooperative di cui all'allegato elenco che
costituisce parte integrante del presente decreto.