Art. 2 
 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche  sociali  per  l'annualita'   2020,   ammontanti   a   euro
383.258.592,00 sono ripartite secondo  il  seguente  schema  per  gli
importi indicati: 
    

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|a) Somme destinate alle Regioni              | euro 381.883.592,00|
+---------------------------------------------+--------------------+
|b) Somme attribuite al Ministero del lavoro  |                    |
|e delle politiche sociali, per gli interventi|                    |
|a carico del Ministero e la copertura degli  |                    |
|oneri di funzionamento finalizzati al        |                    |
|raggiungimento degli obiettivi istituzionali | euro   1.375.000,00|
+---------------------------------------------+--------------------+
|Totale                                       | euro 383.258.592,00|
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  2.  Il  riparto  generale  riassuntivo  delle  risorse  finanziarie
complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per
l'annualita' 2020, di cui al  comma  1,  e'  riportato  nell'allegata
Tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle Regioni  per  il
medesimo anno e' riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono
parte integrante  del  presente  decreto.  Le  Regioni  procedono  al
successivo trasferimento delle risorse agli Ambiti Territoriali entro
sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse  alle  Regioni
da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
L'erogazione agli Ambiti e' comunicata al  Ministero  medesimo  entro
trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse  secondo  le
modalita' di cui all'Allegato A. 
  3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le
politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri
di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A. 
  4. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
Regioni  con  le  medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  comma
precedente,  previo  soddisfacimento  di   eventuali   richieste   di
accredito, da parte dei  Comuni,  in  esito  al  riconoscimento,  con
sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1,  comma
1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.