Art. 3 Programmazione regionale e monitoraggio 1. Le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualita' 2020, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, come integrato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. 2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione contiene: a) la ripartizione delle risorse tra macroattivita', secondo le modalita' di cui all'Allegato B; b) una relazione, secondo successivi indirizzi ministeriali, concernente gli interventi programmati a valere sulla quota regionale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza; c) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.), di cui all'art. 4, secondo le modalita' di cui all'Allegato C. 2.bis Le Regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualita' 2020 per realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica. 3. L'erogazione delle risorse di cui al presente decreto e' condizionata alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi delle risorse ripartite ai sensi del decreto interministeriale 26 novembre 2018 e secondo la percentuale di almeno il 75% su base regionale, come previsto dall'art. 89, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. A decorrere dal 2021, l'erogazione e' condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli Ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse di cui al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'Allegato D, fatta salva la facolta' della regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Dette modalita' di rendicontazione sono comunque sperimentate nel 2020 con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualita' 2018. 5. Altresi', in ragione delle esigenze legate all'epidemia coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 89, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualita' di riferimento. In tal caso, la documentazione di cui al precedente comma e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate. 6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.