Art. 3 
 
 
               Programmazione regionale e monitoraggio 
 
  1. Le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e
di confronto con le autonomie locali, programmano,  per  l'annualita'
2020, gli impieghi delle risorse complessivamente loro  destinate  ai
sensi dell'art.  2,  comma  1,  in  coerenza  con  il  Piano  sociale
nazionale relativo al triennio 2018-2020,  come  integrato  ai  sensi
dell'art. 1 del presente decreto. 
  2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   entro   sessanta   giorni
dall'emanazione  del  presente  decreto.  L'atto  di   programmazione
contiene: 
    a) la ripartizione delle risorse tra macroattivita',  secondo  le
modalita' di cui all'Allegato B; 
    b) una  relazione,  secondo  successivi  indirizzi  ministeriali,
concernente gli interventi programmati a valere sulla quota regionale
destinata al rafforzamento degli interventi e dei  servizi  nell'area
dell'infanzia e dell'adolescenza; 
    c)   le   risorse   e   gli   ambiti    territoriali    coinvolti
nell'implementazione delle Linee  di  indirizzo  sull'intervento  con
bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita'  (P.I.P.P.I.),  di
cui all'art. 4, secondo le modalita' di cui all'Allegato C. 
  2.bis Le Regioni possono  eventualmente  destinare  una  quota  non
superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualita'  2020
per  realizzare  azioni  di  sistema  da  rendicontare   in   maniera
specifica. 
  3. L'erogazione  delle  risorse  di  cui  al  presente  decreto  e'
condizionata  alla  rendicontazione  da  parte  della  Regione  sugli
utilizzi   delle   risorse   ripartite   ai   sensi    del    decreto
interministeriale 26 novembre 2018 e secondo la percentuale di almeno
il 75% su base regionale, come previsto dall'art. 89, commi  1  e  2,
del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge 17
luglio 2020, n. 77. 
  4.  A  decorrere  dal  2021,  l'erogazione  e'  condizionata   alla
rendicontazione, nella  specifica  sezione  del  Sistema  informativo
dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli Ambiti  territoriali
dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su  base  regionale,  delle
risorse di cui al presente  decreto,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'Allegato D, fatta salva  la  facolta'  della  regione  di  curare
direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente
il SIOSS per conto degli ambiti ai sensi dell'art. 8 del decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103  del  22  agosto
2019. Dette modalita' di rendicontazione sono  comunque  sperimentate
nel 2020 con riferimento alle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, annualita' 2018. 
  5.  Altresi',  in  ragione  delle  esigenze   legate   all'epidemia
coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dal  richiamato  art.
89,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,  in  sede   di
rendicontazione delle spese  sostenute  nell'anno  2020,  laddove  le
amministrazioni  destinatarie  abbiano  sostenuto  specifiche   spese
legate    all'emergenza    COVID-19,    anche    finalizzate     alla
riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento  di  dispositivi
di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi  a  prestazioni
sociali  erogate  sotto  forma  di  servizi  effettivamente  erogati,
possono   includerle   nella    rendicontazione,    indipendentemente
dall'annualita' di riferimento. In tal caso, la documentazione di cui
al precedente comma e' integrata con  una  relazione  che  specifichi
l'ammontare delle somme  utilizzate,  il  periodo  cui  la  spesa  fa
riferimento, gli estremi dei relativi atti  di  autorizzazione  e  la
specifica tipologia delle spese considerate. 
  6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.