Art. 2 
 
  1. L'Agenzia italiana del farmaco istituisce un  registro  dedicato
all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei medicinali  di
cui  all'art.  1  e,  sulla  base  della  valutazione  dei  dati   di
farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro  della  salute
la sussistenza delle  condizioni  per  la  sospensione  o  la  revoca
immediata del presente decreto. 
  2. Il presente decreto  e'  efficace  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  per   un   periodo   di
centottanta giorni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 febbraio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 231