Art. 3 
 
  1. Il riconoscimento di idoneita', di cui al l'art. 1 del  presente
decreto, ha validita' di mesi ventiquattro a partire  dalla  data  di
ispezione effettuata presso il  Centro  «AGREA  S.r.l.»  in  data  17
settembre 2020. 
  2. Il Centro «AGREA S.r.l.» qualora intenda  confermare  o  variare
gli ambiti operativi di cui al  presente  decreto,  potra'  inoltrare
apposita istanza, almeno sei  mesi  prima  della  data  di  scadenza,
corredata dalla relativa documentazione comprovante il  possesso  dei
requisiti richiesti. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo
n. 196/2003, sara' oggetto  di  pubblicazione  in  ottemperanza  agli
obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Blasi