IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, Presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vice Presidente, il dott. Agostino Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
«Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati»  (di   seguito,
«Regolamento»); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (di
seguito «Codice») ed in particolare il disposto dell'art. 156,  comma
5; 
  Visto regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il  funzionamento
dell'ufficio del Garante per la protezione  dei  dati  personali  (di
seguito «Garante»), approvato con deliberazione n. 15 del  28  giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  162  del  13  luglio  2000,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Considerato che il quadro normativo vigente, come modificato  dalla
disciplina in materia di protezione dei  dati  personali  di  matrice
anche europea, ha incrementato i compiti delle autorita' nazionali di
controllo, alle quali sono attribuiti ulteriori  funzioni  in  ambito
sia nazionale, sia internazionale, anche  alla  luce  dell'evoluzione
della tecnologia, al fine di garantire una  efficace  protezione  dei
diritti e delle liberta' fondamentali delle persone; 
  Ritenuto  che  le  crescenti   competenze   istituzionali   rendono
indispensabile   un   potenziamento   degli   uffici    di    diretta
collaborazione dei componenti il collegio del Garante di cui all'art.
6, comma 3, del citato regolamento n. 1/2000, al fine di  esercitare,
con maggiore efficacia ed  efficienza,  le  competenze  istituzionali
attribuite dalle disposizioni in materia; 
  Preso atto dell'esigenza di apportare alcune modifiche al  medesimo
regolamento n. 1/2000,  al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e  la
funzionalita' dei  predetti  uffici  di  diretta  collaborazione  dei
componenti nei termini di cui sopra; 
  Vista la deliberazione del collegio  del  Garante  del  22  ottobre
2020; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del citato regolamento n. 1/2000 del Garante; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Nei termini di cui in premessa, di apportare al  regolamento  n.
1/2000 le modifiche elencate nell'allegato A, che  costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
  2. Le modifiche di cui all'allegato A entrano in vigore  il  giorno
stesso  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 gennaio 2021 
 
                                Il Presidente e relatore: Stanzione   
 
   Il segretario generale: Mattei