Art. 2 
 
 
          Modalita' di applicazione degli indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da
1 a 26, da 29 a 31, 33, 36, 39, 41, 42, da 44 a 48, 50, 51,  54,  56,
59, e  da  66  a  86  del  comma  1  dell'art.  1,  si  applicano  ai
contribuenti esercenti attivita' d'impresa che  svolgono  in  maniera
prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del  citato
comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. 
  2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti 61
e 63 del comma 1 dell'art. 1, si applicano ai contribuenti  esercenti
arti e professioni che svolgono in maniera  prevalente  le  attivita'
indicate nei corrispondenti punti del citato comma 1, fermo  restando
il disposto dell'art. 3. 
  3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da
27 a 28, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 64, 65 e
87 del comma 1 dell'art. 1, si applicano  ai  contribuenti  esercenti
attivita' d'impresa,  ovvero  arti  e  professioni  che  svolgono  in
maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del
citato comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. 
  4. L'indice sintetico di affidabilita' fiscale  BG73U,  di  cui  al
punto 49  del  comma  1,  si  applica,  fermo  restando  il  disposto
dell'art.  3,  ai  contribuenti  esercenti  attivita'  d'impresa  che
svolgono in  maniera  prevalente  le  attivita'  ivi  indicate  e  ai
contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo che  svolgono  in
maniera prevalente le seguenti attivita': spedizionieri e agenzie  di
operazioni doganali,  codice  attivita'  52.29.10;  intermediari  dei
trasporti, codice attivita' 52.29.21; altre attivita'  postali  e  di
corriere senza  obbligo  di  servizio  universale,  codice  attivita'
53.20.00. 
  5. L'indice sintetico di affidabilita' fiscale  BG99U,  di  cui  al
punto 60  del  comma  1,  si  applica,  fermo  restando  il  disposto
dell'art.  3,  ai  contribuenti  esercenti  attivita'  d'impresa  che
svolgono in  maniera  prevalente  le  attivita'  ivi  indicate  e  ai
contribuenti esercenti attivita' di lavoro autonomo che  svolgono  in
maniera prevalente le seguenti attivita': posto  telefonico  pubblico
ed internet point, codice attivita'  61.90.20;  Altre  attivita'  dei
servizi di informazione nca, codice attivita'  63.99.00;  agenzie  ed
agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport,  codice  attivita'
74.90.94;  altre  attivita'  professionali  nca,   codice   attivita'
74.90.99; concessione  dei  diritti  di  sfruttamento  di  proprieta'
intellettuale e  prodotti  simili  (escluse  le  opere  protette  dal
copyright), codice attivita' 77.40.00; servizi integrati di  supporto
per le funzioni d'ufficio, codice  attivita'  82.11.01;  gestione  di
uffici  temporanei,  uffici  residence,  codice  attivita'  82.11.02;
servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attivita'
di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attivita'
82.19.09; servizi di stenotipia,  codice  attivita'  82.99.91;  altri
servizi di sostegno alle  imprese  nca,  codice  attivita'  82.99.99;
agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attivita' 96.09.03; servizi
di cura degli animali da compagnia (esclusi  i  servizi  veterinari),
codice attivita'  96.09.04;  organizzazione  di  feste  e  cerimonie,
codice attivita' 96.09.05; altre attivita' di servizi per la  persona
nca, codice attivita' 96.09.09. 
  6. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu'
attivita' professionali, per attivita'  prevalente,  con  riferimento
alla  quale  si  applicano  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale, si intende l'insieme delle attivita' dalle quali deriva, nel
corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare  di  ricavi  o  di
compensi, determinato attraverso  la  somma  dei  ricavi  o  compensi
afferenti tutte le attivita' previste dallo specifico indice, secondo
quanto disposto dai relativi decreti ministeriali di approvazione. 
  7. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati  con  il
presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di  imposta  in
corso alla data del 31 dicembre 2020.