Art. 3 
 
Categorie di contribuenti alle quali  non  si  applicano  gli  indici
  sintetici di affidabilita' fiscale 
  1.  Oltre  alle  tipologie  di  soggetti  individuate  al  comma  6
dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito
con la  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  gli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale  approvati  con  il  presente  decreto  non  si
applicano nei confronti: 
    a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di  cui  all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero,
compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  di  ammontare
superiore a euro 5.164.569; 
    b) dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  forfetario
agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a  89,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  del  regime  fiscale  di   vantaggio   per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' di  cui  all'art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  dei
contribuenti che  determinano  il  reddito  con  altre  tipologie  di
criteri forfetari; 
    c) dei contribuenti  che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  di
impresa,  non   rientranti   nel   medesimo   indice   sintetico   di
affidabilita'  fiscale,  qualora  l'importo  dei  ricavi   dichiarati
relativi  alle  attivita'  non  rientranti  tra   quelle   prese   in
considerazione  dall'indice  sintetico   di   affidabilita'   fiscale
relativo  all'attivita'  prevalente,   superi   il   30   per   cento
dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
    d) delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che
operano esclusivamente a favore delle imprese  socie  o  associate  e
delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori  che
operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. 
  2. L'indice BG72U non si applica nei  confronti  dei  soggetti  che
esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, una delle seguenti
attivita': 
    a) trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; 
    b) trasporto mediante noleggio  di  autovetture  da  rimessa  con
conducente, codice attivita' 49.32.20. 
  3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati  con  il
presente decreto e con il decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 dicembre 2019, non si applicano, per il periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2020, nei confronti dei soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo  IVA
di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate le  tipologie  di  contribuenti  che,  ancorche'  esclusi
dall'applicazione   degli   indici,   sono   comunque   tenuti   alla
comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al
comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.