IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
per l'attuazione e il coordinamento delle misure  di  contenimento  e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13  gennaio  2021,
con la quale, lo stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020  e'  stato  ulteriormente  prorogato
fino al 30 aprile 2021; 
  Visto  l'art.  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che
prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione  e
il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il
contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  e  ne  definisce
funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale il dott. Domenico Arcuri e'
stato  nominato  Commissario  straordinario  per  l'attuazione  e  il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Visto l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che detta disposizioni per l'adozione  e  l'attuazione  di  un  Piano
strategico  in  materia  di  somministrazione  dei  vaccini  per   la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 2  gennaio  2021  di
adozione del menzionato piano; 
  Visto l'art. 17-bis del menzionato decreto-legge n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che  detta
disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali   nel   contesto
emergenziale; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che reca la
disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
piano strategico dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   che   definisce   le
funzionalita' del Sistema tessera sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 
  Considerata  l'assoluta  necessita'   e   urgenza   di   consentire
l'utilizzazione  del  Sistema  tessera  sanitaria  come  veicolo   di
comunicazione dei dati  tra  gli  enti  interessati  al  processo  di
somministrazione  dei  vaccini  anti  SARS-CoV-2,  al  fine  di  dare
attuazione al  Piano  strategico  con  l'immediatezza  richiesta  dal
contesto emergenziale in atto; 
  Sentiti per le vie brevi i competenti uffici  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Supporto all'attuazione del  Piano  strategico  dei  vaccini  per  la
             prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2 
 
  Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), l'anagrafe  nazionale  degli  assistiti  del  Sistema  tessera
sanitaria, allo scopo di dare attuazione all'art. 3 del decreto-legge
14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati  dal  piano
strategico  dei  vaccini  per  la  prevenzione  delle  infezioni   da
SARS-CoV-2 adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della  salute  del  2
gennaio 2021 e successive integrazioni: 
    a) acquisisce dalle amministrazioni  e  dagli  enti  interessati,
statali e regionali, i dati necessari  per  predisporre  gli  elenchi
degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili  per  le
vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
    b) si interconnette con i  sistemi  informativi  vaccinali  delle
regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli
elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza,  nonche'  le
funzioni di verifica degli assistiti di regioni  e  province  diverse
per  i   quali   occorre   procedere   alla   prenotazione   e   alla
somministrazione dei vaccini, per le finalita'  di  cui  all'art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021; 
    c) rende disponibili all'Anagrafe nazionale vaccini  gli  elenchi
di cui alla  lettera  a),  per  il  monitoraggio  dell'adesione  alla
campagna vaccinale; 
    d)  rende  disponibile  i  dati  aggregati  per  la   piattaforma
nazionale di cui all'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  n.  2  del
2021.