Art. 2 
 
Supporto del Sistema TS alle regioni, alle province autonome  e  alla
  piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 2  del
  2021 
 
  Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2
del 2021, il Sistema tessera  sanitaria  assicura  l'interconnessione
telematica: 
    a) con le regioni e le province autonome, per rendere disponibili
a ciascuna di esse gli elenchi di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
a); 
    b) con la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma  1,  del
medesimo decreto-legge n. 2 del 2021, nelle regioni e nelle  province
autonome in regime di sussidiarieta', per garantire la verifica degli
assistiti e  la  registrazione  nei  rispettivi  sistemi  informativi
vaccinali   delle   stesse   delle   operazioni   di    prenotazione,
registrazione  e  certificazione  delle  vaccinazioni,  nonche'   per
assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla  piattaforma
nazionale,  mediante  l'utilizzo  delle  credenziali  di  accesso  al
medesimo Sistema tessera sanitaria.