Art. 2 Supporto del Sistema TS alle regioni, alle province autonome e alla piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2021 Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021, il Sistema tessera sanitaria assicura l'interconnessione telematica: a) con le regioni e le province autonome, per rendere disponibili a ciascuna di esse gli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) con la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 2 del 2021, nelle regioni e nelle province autonome in regime di sussidiarieta', per garantire la verifica degli assistiti e la registrazione nei rispettivi sistemi informativi vaccinali delle stesse delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni, nonche' per assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla piattaforma nazionale, mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria.