IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019 (prot. n. 738), relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2019, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2019, foglio n. 3082, e in particolare l'art. 6, con il quale vengono destinati euro 5.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Universita' italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato: comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b); comma 4, come modificato dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 28 giugno 2019, n. 58: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito»; comma 5: «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; comma 8: «Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento»; Ritenuto che per i vincitori del «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini», il cui trattamento economico onnicomprensivo e' determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010, in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, sia necessaria l'opzione del regime a tempo pieno per tutta la durata del contratto; Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle universita'; Visto l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 28 dicembre 2015 (prot. n. 963), come modificato dal decreto ministeriale 8 agosto 2016 (prot. n. 635), recante «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», il quale prevede che i vincitori del Programma per giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualita' di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2019 (prot. n. 1096), registrato alla Corte dei conti in data 2 gennaio 2020, reg. n. 5, con il quale sono state stabilite le modalita' per la presentazione delle domande e per la selezione delle proposte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2019 (prot. n. 738); Visto il d.d. n. 2572 del 19 dicembre 2019, con il quale si e' provveduto ad impegnare a valere sul capitolo 1694 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 2019, l'importo complessivo di euro 5.500.000 per le finalita' di cui all' art. 6 del decreto ministeriale n. 738 del 2019; Vista la convenzione avente per oggetto «l'affidamento al CINECA di servizi informatici da svolgersi in favore del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», stipulata in data 9 luglio 2020 e registrata alla Corte dei conti in data 3 settembre 2020 n. 1833, e in particolare gli articoli 2 e 8; Ritenuto necessario tenere conto dell'evoluzione complessiva del contesto in cui si e' operato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in atto; Tenuto conto che, nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale n. 1096 del 22 novembre 2019, e' intervenuta l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'art. 19 che ha introdotto, all'art. 24 delle legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5-bis, ai sensi del quale «l'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»; Ritenuto, quindi, di dovere integrare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2019 (prot. n. 1096) concernente le modalita' di presentazione delle domande, la selezione delle proposte e l'erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto n. 738 del 2019; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 novembre 2019 (prot. n. 1096).