Art. 2 1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto 8 agosto 2019, prot. n. 738 (FFO 2019), si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o di ricerca post dottorale. 2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione: a) abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2013 ed entro il 31 ottobre 2016. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale, come previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto 30 aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre 2013 puo' essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'ateneo, per maternita' e paternita', per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto n. 224 del 1999 o ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto n. 45 del 2013 nonche' del regolamento interno di ateneo dei dottorati di ricerca di cui all' 5 del medesimo decreto n. 45 del 2013, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2012; b) risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. Con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano.