Art. 2 
 
  1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto 8 agosto 2019, prot. n. 738
(FFO 2019), si rivolge a studiosi di ogni  nazionalita'  in  possesso
del titolo di dottore di ricerca o  titolo  equivalente,  che  stiano
svolgendo all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o  di
ricerca post dottorale. 
  2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono  in
possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
    a)  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2013  ed  entro  il  31
ottobre 2016. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno del  superamento  dell'esame  finale,  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al  decreto  30
aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della
tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di  cui
al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre
2013 puo' essere anticipato di un  periodo  pari  alla  durata  degli
eventuali periodi di sospensione del  corso  di  dottorato,  disposti
dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'ateneo, per
maternita' e paternita', per  grave  e  documentata  malattia  e  per
servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto
n. 224 del 1999 o ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto  n.  45
del 2013 nonche' del regolamento interno di ateneo dei  dottorati  di
ricerca di cui all' 5 del medesimo decreto  n.  45  del  2013,  fatto
comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca o equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2012; 
    b)  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. Con il termine  «stabilmente»  si  fa  riferimento  a  un
impegno attivo e continuativo di almeno  trenta  mesi  nell'arco  del
triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio
o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono  computabili  ai  fini
della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica
svolto  all'estero.  Nel   corso   del   triennio   precedente   alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato italiano.