Art. 5 
 
  1. La selezione delle proposte e' affidata a un  comitato  composto
dal  Presidente  della  Conferenza  dei  rettori  delle   Universita'
italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica  in
ambito internazionale, nominati  dal  Ministro,  con  il  compito  di
esprimere  motivati  pareri  sulla  qualificazione  scientifica   dei
candidati e sulla valenza scientifica dei  progetti  di  ricerca.  Il
Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario,  di  revisori
anonimi competenti in materia. La  ripartizione  per  macro-area  dei
posti disponibili  e'  effettuata  in  base  alla  numerosita'  delle
domande, alla qualita' dei  candidati  e  alla  significativita'  dei
progetti. 
  2. Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo
liste di priorita', una per macro-area,  tutte  le  domande  valutate
positivamente  e  propone  al  Ministero  quelle  da  finanziare   in
relazione allo stanziamento disponibile. 
  3. Le liste di priorita' e il risultante  elenco  dei  ventiquattro
vincitori sono approvate dal  Ministro  e  pubblicate  sul  sito  del
Ministero. Dalla data di pubblicazione, il Ministero prende  contatto
con i vincitori per l'accettazione, che deve avvenire entro  quindici
giorni. E' possibile, in casi eccezionali e  a  seguito  di  apposita
richiesta con specifica motivazione, entro  il  predetto  termine  di
quindici giorni, indicare una sede universitaria diversa dalle cinque
precedentemente individuate, in sostituzione della prima sede scelta,
nonche'  modificare  l'ordine   di   preferenza   delle   istituzioni
universitarie indicate in sede di domanda. 
  4. Successivamente il Ministero prende contatto con le istituzioni,
tenuto  conto  dell'ordine  di  preferenza  indicato  dai   candidati
selezionati. 
  5. Queste ultime, entro quarantacinque giorni,  devono  inviare  al
Ministero la delibera del  Consiglio  di  amministrazione  contenente
l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma  3,
lettera b), della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno
del Dipartimento a fornire adeguate strutture  di  accoglienza  e  di
supporto, ovvero la dichiarazione che  non  intendono  accogliere  la
richiesta. 
  6. I vincitori stipulano il contratto e  prendono  servizio  presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera
del consiglio di amministrazione. 
  7. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche'  in  caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque  universita'  statali
indicate dal  vincitore,  in  ordine  di  preferenza,  lo  stesso  e'
dichiarato  decaduto.  In  tal  caso  la  graduatoria   puo'   essere
utilizzata  a  scorrimento  entro  i  dodici  mesi  successivi   alla
pubblicazione della stessa sul sito del Ministero. 
  8. Il  Ministero  provvede  altresi'  al  finanziamento  del  costo
ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di  ricerca,  che
non potra'  comprendere  oneri  relativi  all'utilizzo  di  personale
esterno. 
  9.  Il  contratto  stipulato  con  l'ateneo  disciplina   l'impegno
esclusivo e a tempo pieno del  ricercatore  presso  l'universita'  ai
sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del  contratto,
il ricercatore risulti vincitore di altri programmi  di  ricerca,  e'
necessario un addendum al contratto che, in  ogni  caso,  non  potra'
comportare incremento della retribuzione ma  solo  una  rimodulazione
dell'impegno sul progetto, il quale comunque deve essere almeno  pari
al 70%  dell'impegno  complessivo.  Tale  rimodulazione  deve  essere
comunicata al Ministero che, al termine del triennio,  procedera'  al
recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del  contratto)
rendicontate in altri progetti di ricerca.