Art. 7 
 
  1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di  ciascun  anno
di durata del  contratto  il  ricercatore  presenta  al  Dipartimento
dell'universita'  presso  cui  svolge  la   propria   attivita'   una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al  parere
espresso dal Dipartimento, e' trasmessa  al  Ministero  entro  trenta
giorni. Al termine del contratto il dipartimento e' inoltre tenuto  a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 
  2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge  n.  240  del  2010,
nell'ambito delle risorse  disponibili  per  la  programmazione,  nel
terzo  anno  del  contratto  l'universita'  valuta  il  titolare  del
contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione  scientifica  di
cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini  della  chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art.  18,  comma  1,
lettera e), della medesima legge. In caso  di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati dal  decreto  ministeriale  4  agosto
2011, n. 344. 
  3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della legge n. 240 del 2010,
l'universita', qualora abbia  le  necessarie  risorse  nella  propria
programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali  disponibili  a
legislazione  vigente  per   l'inquadramento   nella   qualifica   di
professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il  primo  anno
del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento  di  cui
al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi  la
valutazione comprende anche lo svolgimento  di  una  prova  didattica
nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza  del
titolare del contratto. In  tal  caso  il  Ministero  provvedera'  al
recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere  sul  fondo  di
finanziamento ordinario dell'universita'. 
  4. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti
bandi del programma «Rita Levi Montalcini»,  svolge  un'attivita'  di
monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del
presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei  relativi
contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento  a
perseguire  obiettivi  di  qualita'  e  attrattivita'   del   sistema
universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.