Art. 7 1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'universita' presso cui svolge la propria attivita' una dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro trenta giorni. Al termine del contratto il dipartimento e' inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto l'universita' valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344. 3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della legge n. 240 del 2010, l'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. In tal caso il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'. 4. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti bandi del programma «Rita Levi Montalcini», svolge un'attivita' di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento a perseguire obiettivi di qualita' e attrattivita' del sistema universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.