IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che l'Agenzia delle entrate,
utilizzando  le  informazioni  disponibili  in  anagrafe  tributaria,
nonche' i dati  trasmessi  da  parte  di  soggetti  terzi  e  i  dati
contenuti   nelle   certificazioni    uniche,    rende    disponibile
telematicamente  ai  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 15, comma 1.1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  che  prevede,  tra  l'altro,  la  detrazione
dall'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  delle  erogazioni
liberali a favore delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2015, n. 80, che prevede, tra
l'altro, la deduzione dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche
delle erogazioni liberali effettuate da persone  fisiche  o  da  enti
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  in  favore   di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto  statutario
la tutela, la promozione e la valorizzazione dei  beni  di  interesse
artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  e  in  favore  di  fondazioni  e  associazioni
riconosciute  aventi  per  scopo  statutario  lo  svolgimento  o   la
promozione di  attivita'  di  ricerca  scientifica,  individuate  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  recante  il
codice del Terzo settore, che prevede  il  riordino  e  la  revisione
organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore; 
  Visto, in particolare, l'art. 83 del citato decreto legislativo  n.
117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative  alle
erogazioni liberali  a  favore  degli  enti  del  Terzo  settore  non
commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo decreto nonche'
di quelle a favore degli altri enti del  Terzo  settore  indicati  al
comma 6 alle condizioni ivi previste; 
  Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.  117
che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 77,  78,  81,
82, 83, 84, comma 2, 85, comma 7, e di cui  all'art.  102,  comma  1,
lettere e), f) e g), si applicano in via transitoria a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni  di
cui  al  titolo  X  secondo  quanto  indicato  al   comma   2,   alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui  all'art.  10
del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  negli
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato  iscritte  nei
registri  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionali,
regionali e delle Provincie autonome di  Trento  e  Bolzano  previsti
dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come
modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
gennaio 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio 2018,  che  disciplina  la  trasmissione  all'Agenzia  delle
entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in  favore  delle
Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed
ulteriori associazioni. 
  Tenuto conto degli esiti della sperimentazione di cui  all'art.  1,
comma 6, del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 30 gennaio 2018; 
  Considerato che le erogazioni  liberali  richiamate  sono  tra  gli
oneri detraibili e deducibili che ricorrono  con  maggiore  frequenza
nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali  oneri,
occorre individuare i termini e  le  modalita'  per  la  trasmissione
telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 14  gennaio  2021,  ai  sensi  dell'art.  36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Trasmissione telematica dei dati 
                 riguardanti le erogazioni liberali 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  a  partire  dai  dati  relativi
all'anno d'imposta 2020, le organizzazioni non lucrative di  utilita'
sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale  di  cui
all'art. 7 della legge 7 dicembre  2000,  n.  383,  le  fondazioni  e
associazioni riconosciute aventi  per  scopo  statutario  la  tutela,
promozione e la  valorizzazione  dei  beni  di  interesse  artistico,
storico e paesaggistico di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute  aventi  per
scopo statutario lo svolgimento  o  la  promozione  di  attivita'  di
ricerca scientifica,  individuate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca,   trasmettono   telematicamente
all'Agenzia delle entrate,  in  via  facoltativa,  entro  il  termine
previsto per la comunicazione dei dati relativi  agli  oneri  e  alle
spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre
1991, n. 413, una  comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle
erogazioni liberali  in  denaro  deducibili  e  detraibili,  eseguite
nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione  dei  dati
identificativi dei soggetti eroganti. Alle  erogazioni  eseguite  nei
confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  di
cui all'art. 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
iscritte   negli   appositi   registri,   delle   organizzazioni   di
volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto  1991,
n. 266, e delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei
registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento  e
Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,  si
applicano, ai sensi dell'art. 104 del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel  corso
del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione  europea  di
cui all' art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del  2017
e, comunque, fino al periodo di imposta di operativita' del  Registro
unico nazionale  del  Terzo  settore,  se  successivo  alla  predetta
autorizzazione, le disposizioni previste dall'art.  83  dello  stesso
decreto legislativo n. 117. 
  2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in  via
telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma
1 con riferimento alle erogazioni  liberali  effettuate  da  donatori
continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri
donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto
erogante: 
    a. a partire dai dati relativi all'anno d'imposta  2021,  se  dal
bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono
i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o  entrate
comunque denominate superiori a un milione di euro; 
    b. a partire dai dati relativi all'anno d'imposta  2022,  se  dal
bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono
i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o  entrate
comunque denominate superiori a 220.000 euro. 
  3. I soggetti di cui ai commi  1  e  2,  che  hanno  effettuato  la
comunicazione di cui al comma  1,  comunicano,  inoltre,  l'ammontare
delle  erogazioni  liberali  restituite  nell'anno  precedente,   con
l'indicazione del soggetto a favore del quale e' stata effettuata  la
restituzione e dell'anno nel quale  e'  stata  ricevuta  l'erogazione
rimborsata. 
  4. Nelle comunicazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  vanno  indicati
esclusivamente i dati relativi alle  erogazioni  liberali  effettuate
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi  di
pagamento previsti dall'art. 23  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. 
  5. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno  indicati  i
dati delle erogazioni effettuate da chi si e' limitato a  raccogliere
le donazioni effettivamente operate da altri soggetti. 
  6. Con riferimento alle comunicazioni di cui  al  comma  1  per  le
quali l'adempimento e' facoltativo, non sono applicabili le  sanzioni
di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo  21  novembre
2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione  dei  dati  non
determini un'indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella
dichiarazione precompilata. 
  7. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  all'autorizzazione
della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del  decreto
legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  ovvero  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello di operativita' del Registro unico nazionale  del
Terzo settore, se successivo all'autorizzazione, le disposizioni  del
presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari
delle erogazioni liberali di cui all'art.  83  dello  stesso  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.