Art. 2 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Le modalita'  tecniche  per  la  trasmissione  telematica  delle
comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentita
l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.