Art. 5 Istruttoria e pagamento 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'istruttoria dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, provvede, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, all'adozione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. 2. Il pagamento dell'importo riconosciuto viene effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda. 3. Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate nel fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, l'entita' della quota di contributo da assegnare a ciascuna impresa e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale del contributo statale.