Art. 5 
 
                       Istruttoria e pagamento 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sulla  base
dell'istruttoria dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, provvede,
entro trenta giorni dalla ricezione delle domande,  all'adozione  dei
provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. 
  2. Il pagamento  dell'importo  riconosciuto  viene  effettuato  dal
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  dieci  giorni
dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda. 
  3. Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla  generalita'
delle  imprese  beneficiarie  sia  complessivamente  superiore   alle
risorse stanziate nel fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge  n.
34 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni,  l'entita'  della
quota di contributo da assegnare a ciascuna impresa e' determinata in
modo proporzionale al contributo riconoscibile  alla  stessa  impresa
rispetto al totale del contributo statale.