Art. 7 
 
                    Relazione alla Commissione UE 
 
  1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione  della  Commissione
europea ai  sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti presenta alla  stessa  una  relazione  sugli  importi
delle compensazioni concesse e sugli eventuali  pagamenti  recuperati
qualora  dovessero  risultare  superiori   al   danno   subito   come
conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19.