Art. 7 Relazione alla Commissione UE 1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alla stessa una relazione sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati qualora dovessero risultare superiori al danno subito come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19.