IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  19  ottobre  2020,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  18
dicembre 2012, n. 294 e,  in  particolare,  la  sezione  IX,  recante
«Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative»,
che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita  e
lo sviluppo di imprese start-up innovative e all'art.  29  disciplina
la misura di  incentivazione  fiscale  all'investimento  in  start-up
innovative; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  24  gennaio
2015, n. 19, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
2015, n. 33, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 25 marzo  2015,  n.  70,  recante  la  disciplina  delle
piccole e medie imprese innovative; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio  2019
di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179
e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
relativo  alle  modalita'  di  attuazione  degli  incentivi   fiscali
all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative; 
  Visto il titolo I del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  recante  «Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi» che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali del  31  maggio  2017,  n.
115,  rubricato   «Regolamento   recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni»; 
  Visto l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
maggio 2020, n. 128, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 18 luglio  2020,  n.  180,  che  prevede  una
detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone  fisiche,  in
alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del  citato  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, per i soggetti che  investono  nel  capitale
sociale di una o piu' start-up innovative nei limiti del  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 38, comma 8, del citato decreto-legge n.  34/2020  che
prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito  delle  persone
fisiche, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione  di  cui
all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i  soggetti
che investono nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative,  nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013; 
  Visto l'art. 38, comma 9, del  decreto-legge  n.  34/2020,  con  il
quale e'  disposto  che  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  individuate  le  modalita'  di  attuazione  delle  agevolazioni
previste dai commi 7 e 8; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca le  disposizioni  di  attuazione  delle
agevolazioni  fiscali  previste  dall'art.  38,  commi  7  e  8,  del
decreto-legge19 maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  19  maggio  2020,
convertito con modificazioni dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020. 
  2. Il comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra  il
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con l'art.  29-bis,  prevedendo
una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle  persone  fisiche
per i soggetti di cui al presente art. 1 comma  7,  lettera  a),  che
investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o
piu' start-up innovative, secondo le modalita' previste  dall'art.  4
del presente decreto. 
  3. Il comma 8 dell'art. 38 del  decreto-legge  n.  34/2020  integra
l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 con il comma  9-ter,
prevedendo  una  detrazione  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle
persone fisiche per i soggetti di cui al presente art.  1,  comma  7,
lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel  capitale
sociale di una o piu' PMI innovative, secondo le  modalita'  previste
dall'art. 4 del presente decreto. 
  4. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi 2  e  3  sono
concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». 
  5. La detrazione  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone
fisiche di cui al citato comma 7, dell'art. 38, del decreto-legge  n.
34 del 2020,  e'  alternativa  a  quella  prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo  alle  modalita'
di attuazione degli incentivi fiscali  all'investimento  in  start-up
innovative e  in  PMI  innovative  e  non  e'  cumulabile  con  detto
incentivo per la medesima operazione finanziaria. 
  6. La detrazione  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone
fisiche prevista  di  cui  al  citato  comma  8,  dell'art.  38,  del
decreto-legge n.  34  del  2020,  spetta  prioritariamente  a  quella
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio  2019
relativo  alle  modalita'  di  attuazione  degli  incentivi   fiscali
all'investimento in start-up innovative e in  PMI  innovative.  Sulla
parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, e'  fruibile
esclusivamente la detrazione di cui all'art. 29 del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, nei limiti del regolamento «de minimis». 
  7. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «soggetto investitore»  si  intende  il  soggetto  passivo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del
Tuir che effettua un investimento agevolato in una  o  piu'  start-up
innovative o PMI innovative; 
    b) per «Tuir»  si  intende  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    c) per «start-up innovativa»  si  intende  la  societa'  indicata
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
anche non residente  in  Italia  purche'  in  possesso  dei  medesimi
requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia  residente
in uno Stato membro dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato  aderente
all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  e  abbia   una   sede
produttiva o una filiale in Italia; 
    d) per «PMI innovativa» si intende la societa' che rientra  nella
definizione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24  gennaio
2015, n. 3, anche non residente in Italia  purche'  in  possesso  dei
medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la  stessa  sia
residente in uno Stato membro dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una  sede
produttiva o una filiale in Italia; 
    e) per «organismo di investimento collettivo  del  risparmio  che
investe prevalentemente in start-up innovative o PMI  innovative»  si
intende quell'organismo  di  investimento  collettivo  del  risparmio
istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea  o
in uno Stato aderente all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo,
che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in  cui  e'
effettuato  l'investimento  agevolato,  detiene  azioni  o  quote  di
start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70  per
cento  del  valore  complessivo  delle   attivita'   risultanti   dal
rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto
periodo di imposta; 
    f) per «impresa unica» si intende quanto  previsto  dall'art.  2,
comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.