IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2020, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative e all'art. 29 disciplina la misura di incentivazione fiscale all'investimento in start-up innovative; Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2015, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 marzo 2015, n. 70, recante la disciplina delle piccole e medie imprese innovative; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, rubricato «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2020, n. 180, che prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, in alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; Visto l'art. 38, comma 8, del citato decreto-legge n. 34/2020 che prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; Visto l'art. 38, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 38, commi 7 e 8, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020. 2. Il comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con l'art. 29-bis, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1 comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del presente decreto. 3. Il comma 8 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 con il comma 9-ter, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1, comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del presente decreto. 4. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 5. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di cui al citato comma 7, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, e' alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non e' cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria. 6. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche prevista di cui al citato comma 8, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, spetta prioritariamente a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nei limiti del regolamento «de minimis». 7. Ai fini del presente decreto: a) per «soggetto investitore» si intende il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir che effettua un investimento agevolato in una o piu' start-up innovative o PMI innovative; b) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) per «start-up innovativa» si intende la societa' indicata all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) per «PMI innovativa» si intende la societa' che rientra nella definizione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; e) per «organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative» si intende quell'organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta; f) per «impresa unica» si intende quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.