Art. 2 Impresa beneficiaria 1. Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 4, effettua l'investimento agevolato, come definito all'art. 3 del presente decreto, in una o piu' imprese beneficiarie. 2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. 3. L'investimento agevolato puo' essere effettuato dall'investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.