Art. 2
Impresa beneficiaria
1. Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4, effettua l'investimento agevolato, come
definito all'art. 3 del presente decreto, in una o piu' imprese
beneficiarie.
2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende
la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta
nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento
dell'investimento.
3. L'investimento agevolato puo' essere effettuato dall'investitore
anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento
collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up
innovative o PMI innovative.