Art. 2 
 
                        Impresa beneficiaria 
 
  1. Il soggetto investitore, per poter usufruire delle  agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4, effettua  l'investimento  agevolato,  come
definito all'art. 3 del presente  decreto,  in  una  o  piu'  imprese
beneficiarie. 
  2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si  intende
la start-up innovativa o  la  PMI  innovativa  regolarmente  iscritta
nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al  momento
dell'investimento. 
  3. L'investimento agevolato puo' essere effettuato dall'investitore
anche indirettamente per il  tramite  di  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio che investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative.