Art. 3 Investimento agevolato 1. L'investimento massimo in una o piu' start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 2, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000. 2. L'investimento massimo in una o piu' PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000. In caso di investimento superiore a tale importo, sulla parte di investimento che eccede tale limite, il soggetto investitore puo' accedere all'incentivo fiscale di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo. 3. L'investimento agevolato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7. 4. L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e). 5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 6. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile. 7. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. 8. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione. 9. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.