Art. 3 
 
                       Investimento agevolato 
 
  1. L'investimento  massimo  in  una  o  piu'  start-up  innovative,
rispetto   al   quale   il   soggetto   investitore   puo'   accedere
all'agevolazione fiscale  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  non  puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000. 
  2. L'investimento massimo in una o piu' PMI innovative, rispetto al
quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione  fiscale
di cui all'art. 4, comma 3, primo  periodo,  non  puo'  eccedere,  in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di  euro  300.000.  In  caso  di
investimento superiore a tale importo, sulla  parte  di  investimento
che  eccede  tale  limite,  il  soggetto  investitore  puo'  accedere
all'incentivo fiscale di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo. 
  3. L'investimento agevolato di cui ai commi  1  e  2  del  presente
articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza
dal beneficio ai sensi dell'art. 7. 
  4. L'agevolazione fiscale si  applica  ai  conferimenti  in  denaro
iscritti  alla  voce  del  capitale  sociale  e  della   riserva   da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative  e  delle
PMI innovative, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui  all'art.  1,  comma  7,
lettera e). 
  5. Ai fini dei commi 1 e 2  si  considera  conferimento  in  denaro
anche la compensazione dei  crediti  in  sede  di  sottoscrizione  di
aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni
di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art.
27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  6. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data
del deposito per l'iscrizione nel registro  delle  imprese  da  parte
della  start-up  innovativa  o   della   PMI   innovativa   dell'atto
costitutivo o della deliberazione di  aumento  del  capitale  sociale
ovvero, se successiva, alla data del deposito  dell'attestazione  che
l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444
e 2481-bis del codice civile. 
  7. Gli  investimenti  in  quote  degli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui  all'art.  1,  comma  7,  lettera  e)
rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. 
  8. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione. 
  9. Con riguardo alle  start-up  innovative  o  PMI  innovative  non
residenti che esercitano nel territorio dello Stato  un'attivita'  di
impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano
in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del  fondo  di
dotazione di dette stabili organizzazioni.