Art. 3
Investimento agevolato
1. L'investimento massimo in una o piu' start-up innovative,
rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere
all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 2, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000.
2. L'investimento massimo in una o piu' PMI innovative, rispetto al
quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale
di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000. In caso di
investimento superiore a tale importo, sulla parte di investimento
che eccede tale limite, il soggetto investitore puo' accedere
all'incentivo fiscale di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo.
3. L'investimento agevolato di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza
dal beneficio ai sensi dell'art. 7.
4. L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro
iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle
PMI innovative, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7,
lettera e).
5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera conferimento in denaro
anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di
aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni
di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art.
27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data
del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte
della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto
costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale
ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che
l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444
e 2481-bis del codice civile.
7. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e)
rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
8. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione.
9. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non
residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di
impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano
in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di
dotazione di dette stabili organizzazioni.