Art. 4 Agevolazione fiscale 1. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del regolamento citato. 2. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000. 3. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenzanei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo. 4. Per i soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, e' determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. 5. Qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare. 6. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui al comma 1, si applica la definizione di «impresa unica» prevista dall'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano: a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.