Art. 5 Procedura di presentazione dell'istanza, registrazione e verifica dell'aiuto «de minimis» 1. Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica di cui al successivo comma 2 secondo il facsimile di schema allegato al presente decreto (allegato A). 2. La realizzazione della piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative» e' a cura del Ministero dello sviluppo economico, su cui ricade il relativo onere finanziario. L'istanza, completamente dematerializzata, puo' essere presentata solo on line. 3. L'istanza di cui al comma 1, resa nella forma didichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contiene: a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare; c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere. 4. La direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al precedente art. 4, comma 1, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore. 5. L'esito negativo di tale accertamento e' ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente fruizione dell'incentivo. 6. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» gia' ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa e' tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalita' indicate al presente articolo, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale. 7. In deroga al comma 1, per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purche' nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. 8. A cura del Ministero dello sviluppo economico e' inviato periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo. 9. In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al comma 2, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita' dell'agevolazione di cui all'art. 4 per i soggetti investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a).