Art. 5 
 
Procedura di presentazione  dell'istanza,  registrazione  e  verifica
                       dell'aiuto «de minimis» 
 
  1.  Prima  della  effettuazione  dell'investimento  da  parte   del
soggetto  investitore,  l'impresa  beneficiaria   presenta   apposita
istanza tramite la piattaforma informatica di cui al successivo comma
2 secondo  il  facsimile  di  schema  allegato  al  presente  decreto
(allegato A). 
  2.  La  realizzazione  della  piattaforma  informatica   «Incentivi
fiscali in regime «de minimis» per investimenti  in  start-up  e  PMI
innovative» e' a cura del Ministero dello sviluppo economico, su  cui
ricade  il  relativo  onere  finanziario.  L'istanza,   completamente
dematerializzata, puo' essere presentata solo on line. 
  3. L'istanza di cui al comma 1, resa  nella  forma  didichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, contiene: 
    a) gli elementi  identificativi  dell'impresa  beneficiaria,  del
soggetto  investitore  e,  in   caso   di   investimento   indiretto,
dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; 
    b) l'ammontare  dell'investimento  che  il  soggetto  investitore
intende effettuare; 
    c) l'ammontare  della  detrazione  che  il  soggetto  investitore
intende richiedere. 
  4. La direzione generale per la politica industriale, l'innovazione
e le piccole e medie imprese del Ministero dello  sviluppo  economico
verifica tramite il registro nazionale degli  aiuti  il  rispetto  da
parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui  al
precedente art. 4, comma 1, notificando gli  esiti  dell'accertamento
sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore. 
  5.  L'esito  negativo  di  tale   accertamento e'   ostativo   alla
finalizzazione della presentazione dell'istanza  e  alla  conseguente
fruizione dell'incentivo. 
  6. In caso di accertamento di utilizzo parziale del  massimale  dei
200.000 euro  per  aiuti  «de  minimis»  gia'  ottenuti  nel  periodo
considerato  dall'impresa  interessata,  la  stessa   e'   tenuta   a
presentare una nuova istanza, con le medesime modalita'  indicate  al
presente articolo, indicando gli importi rideterminati  ai  fini  del
rispetto del predetto massimale. 
  7. In deroga al comma 1, per gli investimenti effettuati nel  corso
dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo  al
soggetto  investitore,   l'impresa   beneficiaria   puo'   presentare
l'istanza  successivamente  all'investimento  stesso,   purche'   nel
periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. 
  8. A  cura  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  inviato
periodicamente  all'Agenzia  delle  entrate  l'elenco  delle  imprese
beneficiarie che hanno presentato istanza  e  degli  investitori  che
intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo. 
  9. In  caso  di  variazioni  dell'investimento  agevolato  e  della
detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria e'  tenuta  a  comunicare
tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di  cui  al
comma 2, ai fini della rideterminazione  dell'ammontare  degli  aiuti
concessi  a  titolo  di  «de  minimis»,  pena  la   non   fruibilita'
dell'agevolazione di cui all'art. 4 per i soggetti investitori di cui
all'art. 1, comma 7, lettera a).