Art. 5
Procedura di presentazione dell'istanza, registrazione e verifica
dell'aiuto «de minimis»
1. Prima della effettuazione dell'investimento da parte del
soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita
istanza tramite la piattaforma informatica di cui al successivo comma
2 secondo il facsimile di schema allegato al presente decreto
(allegato A).
2. La realizzazione della piattaforma informatica «Incentivi
fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI
innovative» e' a cura del Ministero dello sviluppo economico, su cui
ricade il relativo onere finanziario. L'istanza, completamente
dematerializzata, puo' essere presentata solo on line.
3. L'istanza di cui al comma 1, resa nella forma didichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, contiene:
a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del
soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto,
dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore
intende effettuare;
c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore
intende richiedere.
4. La direzione generale per la politica industriale, l'innovazione
e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico
verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da
parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al
precedente art. 4, comma 1, notificando gli esiti dell'accertamento
sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore.
5. L'esito negativo di tale accertamento e' ostativo alla
finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente
fruizione dell'incentivo.
6. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei
200.000 euro per aiuti «de minimis» gia' ottenuti nel periodo
considerato dall'impresa interessata, la stessa e' tenuta a
presentare una nuova istanza, con le medesime modalita' indicate al
presente articolo, indicando gli importi rideterminati ai fini del
rispetto del predetto massimale.
7. In deroga al comma 1, per gli investimenti effettuati nel corso
dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al
soggetto investitore, l'impresa beneficiaria puo' presentare
l'istanza successivamente all'investimento stesso, purche' nel
periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
8. A cura del Ministero dello sviluppo economico e' inviato
periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese
beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che
intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.
9. In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della
detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare
tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al
comma 2, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti
concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita'
dell'agevolazione di cui all'art. 4 per i soggetti investitori di cui
all'art. 1, comma 7, lettera a).