Art. 6 Condizioni per fruire dell'agevolazione fiscale 1. L'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 e' indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria. 2. L'agevolazione di cui all'art. 4 spetta a condizione che gli investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a), o gli organismi di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile. 3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, lettera e), e l'entita' dell'investimento agevolato ai sensi dell'art. 3 e' certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3. 4. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, PMI innovative o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.