Art. 6 
 
           Condizioni per fruire dell'agevolazione fiscale 
 
  1. L'agevolazione  fiscale  di  cui  all'art.  4  e'  indicata  dal
soggetto investitore nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo  d'imposta  in  cui  il   soggetto   stesso   ha   effettuato
l'investimento nella impresa beneficiaria. 
  2. L'agevolazione di cui all'art. 4 spetta  a  condizione  che  gli
investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a), o  gli  organismi
di cui all'art. 1, comma 7, lettera  e)  ricevano  e  conservino  una
dichiarazione del legale  rappresentante  dell'impresa  beneficiaria,
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B,  da
rilasciare  entro trenta  giorni  dal   conferimento,   che   attesti
l'importo dell'investimento, il codice COR  rilasciato  dal  registro
nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  7,  lettera
e), e l'entita' dell'investimento agevolato ai sensi dell'art.  3  e'
certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura  degli
organismi di investimento collettivo del risparmio, entro il  termine
per la presentazione della dichiarazione delle  imposte  sui  redditi
relativa al  periodo  d'imposta  in  cui  l'investimento  si  intende
effettuato ai sensi dell'art. 3. 
  4. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, PMI innovative  o
degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida
con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva  la
certificazione nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui
l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art.
4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.