Art. 7 
 
                Decadenza dalle agevolazioni fiscali 
 
  1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art.  4  decade  per  il
soggetto investito rese, entro tre anni  dalla  data  in  cui  rileva
l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica: 
    a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle
partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al  comma  2  del
presente articolo, nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; 
    b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o
quote delle start-up innovative o delle PMI innovative; 
    c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 1,
comma 7, lettera a) e lettera e); 
    d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25; 
    e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa
ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della
sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4. 
  2. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione: 
    a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del
contribuente, nonche' i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo  III  del  Tuir;  in
tali casi, ad eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di  morte,  le
condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a
decorrere dalla  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'investimento
agevolato da parte del dante causa; 
    b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up
innovativa dovuta  (i)  alla  scadenza  del  termine  previsto  dalla
normativa per la  permanenza  nella  sezione  speciale  del  registro
imprese,  (ii)  o  al  superamento  della  soglia  di  valore   della
produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, (iv)  o  all'acquisizione  dei
requisiti di  PMI  innovativa,  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
    c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4,  comma  1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte  della  PMI  innovativa
ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato. 
  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, anche a campione,  l'eventuale
indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione  di  cui  al
presente  decreto,  la  stessa  provvede  al  recupero  del  relativo
importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni  secondo  legge  salvo
quanto indicato al successivo comma,  dandone  comunicazione  in  via
telematica alla  Direzione  generale  per  la  politica  industriale,
l'innovazione e le  piccole  e  medie  imprese  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  4.  Nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza
dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve  incrementare
l'imposta  lorda  di  tale  periodo   d'imposta   di   un   ammontare
corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei  periodi  di
imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4,  commi  2  e  3,  aumentata
degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il
termine per il versamento a  saldo  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. 
  5. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi.