Art. 7 Decadenza dalle agevolazioni fiscali 1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade per il soggetto investito rese, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative; c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e); d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25; e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4. 2. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione: a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa; b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, anche a campione, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione di cui al presente decreto, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al successivo comma, dandone comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico. 4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.