IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2001) ed, in particolare, l'art. 85, comma 26,  ai  sensi
del quale, «a decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non  coperti
da brevetto aventi uguale composizione in  principi  attivi,  nonche'
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita'  di  rilascio,
numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono  rimborsati
al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del
prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non  superiore  a
quello massimo  attribuibile  al  generico  secondo  la  legislazione
vigente.[...]»; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
«Interventi urgenti in materia di spesa  sanitaria»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  come  modificato
dall'art. 9, comma 5,  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito dalla legge di  conversione  8  agosto  2002,  n.  178,  e
dall'art. 48, comma 31, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione  24  novembre
2003, n. 326, il quale  dispone  che  «i  medicinali,  aventi  uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,  via  di
somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche
e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al  farmacista  dal  Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'  basso  del
corrispondente prodotto disponibile nel  normale  ciclo  distributivo
regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione»; 
  Considerato che,  alla  luce  delle  citate  modifiche  al  dettato
normativo dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre  2001,  n.  347,
sopra richiamato, e' stato  dapprima  sostituito  il  riferimento  al
«farmaco  generico»  con   quello   di   «prodotto   disponibile»   e
successivamente eliminato il riferimento  ai  medicinali  coperti  da
brevetto sul principio attivo; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 maggio  2005,  n.
87, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.  149,
secondo cui «i medicinali con obbligo di prescrizione medica  di  cui
all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (...)
e di cui all'art. 1 del presente decreto, ad esclusione di quelli che
hanno goduto di  copertura  brevettuale,  sono  definiti  "medicinali
equivalenti"»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE»; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori
interventi urgenti di protezione civile», che ridetermina le quote di
spettanza  sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per  i  medicinali
equivalenti  di  cui  al  richiamato  art.  7  del  decreto-legge  18
settembre 2001,  n.  347,  ad  eccezione  di  quelli  originariamente
coperti da brevetto sul principio attivo o che abbiano  usufruito  di
licenze derivanti da tale brevetto; 
  Visto l'art. 2, comma 99, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(legge finanziaria 2010), che ha  interpretato,  in  particolare,  la
disposizione recata  dal  comma  1,  lettera  b),  dell'art.  13  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sopra richiamato nel  senso  che
il termine  «brevetto»  deve  intendersi  riferito  al  brevetto  sul
principio attivo; 
  Visto l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito con modificazioni nella  legge  30  luglio  2010,  n.  122
secondo cui «A decorrere dall'anno 2011, per  l'erogazione  a  carico
del Servizio sanitario nazionale dei medicinali  equivalenti  di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e successive modificazioni, collocati  in  classe  A  ai  fini  della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una  ricognizione  dei  prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa  un  prezzo  massimo  di
rimborso per confezione, a parita' di principio attivo, di  dosaggio,
di  forma  farmaceutica,  di  modalita'  di  rilascio  e  di   unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di  vendita  al  pubblico
piu' alto di  quello  di  rimborso  e'  possibile  solo  su  espressa
richiesta   dell'assistito   e   previa   corresponsione   da   parte
dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello  di
rimborso. I prezzi massimi  di  rimborso  sono  stabiliti  in  misura
idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni
di euro annui che restano nelle disponibilita' regionali; 
  Visto l'art. 11, comma 12, secondo periodo,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, il quale prevede che  «il  medico,  nel  prescrivere  un
farmaco,  e'  tenuto,  sulla  base  della  sua  specifica  competenza
professionale, ad informare il paziente  dell'eventuale  presenza  in
commercio  di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in  principi
attivi,  nonche'  forma  farmaceutica,   via   di   somministrazione,
modalita' di rilascio e  dosaggio  unitario  uguali.  Il  farmacista,
qualora sulla ricetta non risulti apposta  dal  medico  l'indicazione
della non sostituibilita' del farmaco prescritto, dopo aver informato
il cliente e salvo diversa richiesta di  quest'ultimo,  e'  tenuto  a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra  quelli
indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu' basso
ovvero, in caso di esistenza  in  commercio  di  medicinali  a  minor
prezzo rispetto a quello del  medicinale  prescritto,  a  fornire  il
medicinale avente prezzo piu' basso»; 
  Visto l'art. 15, comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  secondo  cui  «Il
medico che curi un paziente, per la prima volta,  per  una  patologia
cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non  cronica,  per
il cui trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali  equivalenti,
indica  nella   ricetta   del   Servizio   sanitario   nazionale   la
denominazione del principio attivo contenuto nel  farmaco  oppure  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo accompagnata dalla  denominazione  di  quest'ultimo.
L'indicazione  dello  specifico  medicinale  e'  vincolante  per   il
farmacista   ove    nella    ricetta    sia    inserita,    corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la  clausola  di  non
sostituibilita' di cui all'art. 11, comma 12,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione  e'  vincolante  per  il  farmacista
anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo  pari  a  quello  di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente»; 
  Considerato  che  il  sopra  richiamato  art.  11,  comma  12,  del
decreto-legge n. 1  del  2012,  disciplina  l'obbligo,  per  il  solo
farmacista, di fornire il medicinale prescritto che abbia  il  prezzo
piu' basso, qualora sulla ricetta non risulti apposta del  medico  la
clausola della non sostituibilita'; 
  Visto l'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  secondo  cui
«in sede  di  periodico  aggiornamento  del  prontuario  farmaceutico
nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi  di  legge  non  possono
essere classificati come farmaci  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto
o  del  certificato  di  protezione  complementare,  pubblicata   dal
Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge»; 
  Vista la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  sezione  terza,  n.
4394/2014 e la successiva giurisprudenza  conforme,  secondo  cui  la
previsione normativa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347 deve essere interpretata nel  senso  che,  «ai
fini del  rimborso  della  spesa  farmaceutica,  rileva  di  per  se'
soltanto la copertura data dal brevetto su principio attivo, restando
del tutto indifferente  che  il  medicinale  sia  protetto  da  altro
brevetto di processo, atteso che  detta  impostazione  non  viola  la
tutela brevettuale, che non e' toccata dalle disposizioni relative al
rimborso della spesa farmaceutica e che consiste nel poter produrre e
commercializzare in esclusiva il medicinale,  ma  rappresenta  invece
una insindacabile scelta di politica legislativa  che  rimane  legata
alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e non  intacca  la
tutela costituzionale della salute, ma diviene solo uno strumento per
incentivare l'uso appropriato dei farmaci»; 
  Vista la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  sezione  terza,  n.
5503/2015, che, con riferimento all'interpretazione del suddetto art.
7, ha affermato che «i caratteri indicati dalla predetta  norma  come
necessari ai fini dell'inserimento del  medicinale  che  li  possiede
nella lista di trasparenza devono essere  intesi  come  significativi
del possesso della stessa efficacia terapeutica  e  che  tale  regola
puo' essere derogata solo nel caso in cui  il  principio  attivo  sia
tutelato da un brevetto di prodotto»; 
  Considerato che con  la  sentenza  17  maggio  2018,  n.  2964,  il
Consiglio di Stato, sezione terza, ha annullato i provvedimenti con i
quali AIFA ha inserito all'interno della  lista  di  trasparenza  dei
medicinali equivalenti l'associazione fissa  tra  i  principi  attivi
perindopril e amlodipina e ha fatto «salve le  ulteriori  valutazioni
dell'AIFA», nonche' «gli ulteriori provvedimenti dell'AIFA»; 
  Considerato che con  la  sentenza  24  maggio  2018,  n.  3129,  il
Consiglio  di  Stato,  sezione  terza,  ha   altresi'   annullato   i
provvedimenti con i quali AIFA ha inserito all'interno della lista di
trasparenza dei medicinali equivalenti  l'associazione  fissa  tra  i
principi attivi nebivololo e idroclorotiazide ribadendo che «ai  fini
della valutazione di equivalenza per gli effetti dell'inclusione  dei
farmaci  nella  lista  di  trasparenza,  si  rende  necessaria,  onde
consentire  e  giustificare  da  un  punto   di   vista   terapeutico
l'operativita' del meccanismo di sostituzione del farmaco  prescritto
con quello dispensato, una apposita verifica in  ordine  alla  comune
efficacia terapeutica degli stessi, cui  e'  appunto  strumentale  il
rapporto di diretta e reciproca bioequivalenza  tra  le  associazioni
fisse di cui essi consistono»; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato,  sezione  terza,  del  22
febbraio 2019, n. 1233, con cui, in particolare, si e' affermato  che
«la determinazione  di  cui  all'art.  7  del  decreto-legge  n.  347
relativa all'eguaglianza  della  composizione  dei  diversi  farmaci,
costituisce  un  giudizio  di  merito  di   carattere   discrezionale
dell'AIFA»...«si tratta di un accertamento che deve essere effettuato
sulla  base,   ed   alla   stregua,   di   valutazioni   ed   analisi
tecnico-scientifiche che devono essere effettuate  caso  per  caso  e
che, in relazione alla sempre maggiore complessita'  delle  strutture
molecolari interessate, ben  possono  includere  quelle  «formule  di
equivalenza clinica o terapeutica». Per  questo  e'  stato  affermato
che,  ai  fini  dell'inserimento  in  lista  di  trasparenza  di  due
medicinali, entrambi i medicinali debbano avere la stessa  «efficacia
terapeutica» (cfr. Cons. Stato,  sezione  III,  17  maggio  2018,  n.
2964); 
  Ravvisata, in un'ottica di maggiore trasparenza, l'opportunita'  di
individuare i criteri di inserimento dei medicinali nella c.d. «lista
di trasparenza», ossia nell'elenco predisposto dalla stessa  Agenzia,
costituito dai farmaci rimborsati di cui al  richiamato  art.  7  del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347; 
  Visto il documento in materia di Governance farmaceutica presentato
dal Ministero della salute in data 10 dicembre 2018 ed in particolare
il punto b) in cui «Si ricorda inoltre che sulla base della normativa
relativa   alla   definizione   del   prezzo   di   riferimento,   la
rimborsabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale  "...  fino
alla concorrenza del prezzo piu' basso  del  corrispondente  prodotto
disponibile nel normale ciclo distributivo regionale..." si applica a
tutti i medicinali in commercio a prescindere se siano o meno coperti
da brevetto. In tali termini e' necessario che le liste predisposte e
aggiornate mensilmente dall'AIFA  tengano  conto  che  l'operativita'
della norma sopra citata riguarda tutti i medicinali per i  quali  ci
sono differenze di prezzo, indipendentemente dalla presenza o meno di
copertura brevettuale»; 
  Ritenuto opportuno, altresi', individuare l'ambito di  applicazione
della lista di trasparenza, nonche' definire i casi di eliminazione e
di esclusione dei medicinali dalla stessa; 
  Considerato che rientra tra gli obblighi del titolare  dell'A.I.C.,
ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo n.  219/2006,
quello   di   informare    l'AIFA    della    data    di    effettiva
commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale,  tenendo
conto delle diverse presentazioni autorizzate; 
  Considerato,  inoltre,   che   l'aggiornamento   della   lista   di
trasparenza viene pubblicato mensilmente sul sito dell'Agenzia, fatti
salvi  tempestivi  aggiornamenti  che  la  stessa   Agenzia   ritiene
necessari per ragioni di urgenza; 
  Tenuto conto che i criteri di inserimento dei farmaci  nella  lista
di trasparenza  sono  stati  individuati  all'esito  dell'istruttoria
svolta dalle competenti  strutture  dell'Agenzia,  anche  in  ragione
dell'appropriatezza prescrittiva  e  della  sostenibilita'  economica
della spesa farmaceutica per il Servizio sanitario nazionale; 
  Sentite le commissioni consultive dell'AIFA; 
  Informato il consiglio di amministrazione dell'AIFA; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Nella lista di trasparenza sono inseriti  i  medicinali  di  cui
all'art. 7, comma 1 del decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni normative: 
    a) art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 219 del 2006  (full
application); 
    b) art. 10, comma 1, del decreto  legislativo  n.  219  del  2006
(generic application); 
    c) art. 10, comma 6, del decreto  legislativo  n.  219  del  2006
(hybrid application); 
  d) art. 11 del decreto legislativo n. 219 del  2006  (bibliographic
application),  nel  rispettivo  gruppo  di  farmaci   aventi   uguale
composizione; 
    e) art. 12  del  decreto  legislativo  n.  219  del  2006  (fixed
combination application),  incluse  le  associazioni  fisse  c.d.  di
sostituzione; 
    f) art. 13 del decreto legislativo  n.  219  del  2006  (informed
consent application). 
  Sono  inseriti  altresi'  i  medicinali  di  cui  all'art.  6   del
Regolamento n. 726/2004/CE. 
  2. La presente determina si applica a tutti i farmaci collocati  in
classe A, inclusi i farmaci classificati in A/PHT, per  gli  acquisti
effettuati  all'interno   del   canale   della   spesa   farmaceutica
convenzionata.