Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente determina si intende per: 
    a) «medicinale di riferimento», ai sensi dell'art. 10, commi 1  e
5, lettera a), del decreto legislativo n. 219 del 2006, un medicinale
che e' autorizzato o e' stato autorizzato a  norma  dell'art.  6  nel
rispetto  delle  prescrizioni  dell'art.  8  dello   stesso   decreto
legislativo da almeno otto anni in Italia o nella Comunita' europea; 
    b) «medicinale generico», ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo n. 219 del 2006, un medicinale avente  la
stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze  attive  e
la stessa forma farmaceutica del medicinale di  riferimento,  nonche'
una bioequivalenza con il medicinale  di  riferimento  dimostrata  da
studi appropriati  di  biodisponibilita'.  Il  richiedente  puo'  non
presentare  studi  di  biodisponibilita'  se  puo'  provare  che   il
medicinale generico soddisfa  i  criteri  pertinenti  definiti  nelle
appropriate linee guida. Il medicinale generico  e'  autorizzato,  ai
sensi dell'art. 10, comma 1 del medesimo decreto legislativo; 
    c) «medicinale c.d. "ibrido"», ai sensi dell'art.  10,  comma  6,
del decreto legislativo n. 219 del 2006,  un  medicinale  autorizzato
sulla base di un dossier  che  comprende  i  risultati  di  eventuali
ulteriori  prove  precliniche  o   delle   sperimentazioni   cliniche
appropriate se detto medicinale  non  rientra  nella  definizione  di
medicinale generico di cui al  comma  5,  lettera  b)  o  se  non  e'
possibile   dimostrarne    la    bioequivalenza    con    studi    di
biodisponibilita'  oppure  in  caso  di  cambiamenti  della  o  delle
sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio,  della
forma farmaceutica o della via di somministrazione rispetto a  quelli
del medicinale di riferimento; 
    d) «associazione fissa c.d. di sostituzione», l'associazione,  in
un'unica  formulazione,  di  due  o  piu'  principi  attivi,  le  cui
indicazioni terapeutiche sono unicamente riferite al  trattamento  di
quei soggetti gia' stabilizzati con i singoli principi attivi assunti
contemporaneamente  allo  stesso  dosaggio  dell'associazione   (come
definito nella linea guida  «Guideline  on  clinical  development  of
fixed combination medicinal products» EMA/CHMP/158268/2017); 
    e)  «medicinale  equivalente»,  i  medicinali  con   obbligo   di
prescrizione medica di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e di cui  all'art.
1 dello stesso decreto-legge,  ad  esclusione  di  quelli  che  hanno
goduto di copertura brevettuale; 
    Con riferimento ai medicinali equivalenti,  si  precisa  che  per
forma farmaceutica si fa  riferimento  alle  vigenti  classificazioni
cosi' come disciplinate dalla Farmacopea ufficiale sia  come  via  di
somministrazione che secondo la loro forma fisica; 
    f) «copertura  brevettuale»  si  riferisce  esclusivamente.  alla
tutela del principio attivo di un  farmaco.  Ulteriori  tipologie  di
brevetto, tra cui quello sul procedimento, non sono rilevanti ai fini
della presente determina. L'esistenza di un  brevetto  sul  principio
attivo o di un certificato complementare di protezione sullo  stesso,
osta alla classificazione  del  relativo  medicinale  equivalente  in
fascia di rimborsabilita', ai sensi dell'art. 11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni  dalla  legge
n.  189/2012.  La  copertura  brevettuale  di   un   medicinale   non
costituisce, di per se', ostacolo ai  fini  del  suo  inserimento  in
lista di trasparenza; 
    g) «prezzo di riferimento», il prezzo piu' basso  rimborsato  dal
Servizio  sanitario  nazionale  tra  i   medicinali   aventi   uguale
composizione dei principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via  di
somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche
e dosi unitarie uguali disponibili  nel  normale  ciclo  distributivo
regionale sulla base di apposite direttive definite dalla regione, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001 oppure,
se inferiore,  il  prezzo  massimo  di  rimborso  definito  ai  sensi
dell'art. 11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    h) «gruppo di farmaci aventi  uguale  composizione  e  prezzo  di
riferimento»: gruppo di farmaci aventi uguale composizione in termini
di principi/o attivi/o, forma farmaceutica, via di  somministrazione,
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e  dosi  unitarie
uguali. Il gruppo comprende anche farmaci coperti da  brevetto  o  in
possesso del certificato complementare di protezione, qualora vi  sia
un differenziale  di  prezzo.  All'interno  del  medesimo  gruppo  di
medicinali, il prezzo di riferimento  rimborsato  al  farmacista  dal
Servizio sanitario nazionale coincide con il prezzo al pubblico  piu'
basso tra i medicinali disponibili  nel  normale  ciclo  distributivo
regionale. Il prezzo al pubblico e il  prezzo  di  riferimento  delle
confezioni inserite  nei  gruppi  della  lista  di  trasparenza  sono
indicati al netto di tutte le riduzioni di legge in vigore; 
    i) medicinale  carente:  un  medicinale  che  non  e'  reperibile
sull'intero   territorio   nazionale   e   per   cui   il    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  (A.I.C.)  non  puo'
temporaneamente  assicurare  una  fornitura  continua  e  appropriata
rispetto al bisogno terapeutico dei pazienti, ad esempio a  causa  di
problemi produttivi o di incrementi imprevisti delle richieste di  un
determinato farmaco; 
    j) medicinale indisponibile: medicinale non reperibile a causa di
distorsioni del mercato spesso collegate alle dinamiche del  circuito
distributivo.