Art. 4 
 
                 Inserimento in lista di trasparenza 
 
  1. La lista di trasparenza e'  suddivisa  in  gruppi  di  cui  alla
lettera h) dell'art. 2, in cui sono indicati il prezzo al pubblico  e
il prezzo di riferimento delle confezioni rimborsate disponibili  nel
normale ciclo distributivo, al netto delle riduzioni di legge. 
  2. I medicinali inseriti in  lista  di  trasparenza,  nello  stesso
gruppo, sono considerati automaticamente sostituibili, salvo  diversa
disposizione  da  parte  dell'AIFA,   sulla   base   di   motivazioni
tecnico-scientifiche, sentita la CTS. 
  3. Il farmacista, qualora sulla ricetta  non  risulti  apposta  dal
medico  l'indicazione   della   non   sostituibilita'   del   farmaco
prescritto, dopo aver informato il paziente e salvo diversa richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale avente  il  prezzo
piu' basso. 
  4. I farmaci inseriti in lista di trasparenza sono  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza  del  prezzo  piu'
basso del  corrispondente  prodotto  disponibile  nel  normale  ciclo
distributivo regionale ovvero fino  al  prezzo  massimo  di  rimborso
definito ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  5. Ai medicinali  di  cui  al  richiamato  art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge n. 347 del 2001, ivi comprese  le  associazioni  fisse,
specificati nell'art. 1, lettere da a) a f) della presente determina,
con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto sul
principio attivo o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto, si applicano le quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali equivalenti, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, previste dalle norme vigenti.