Art. 5 
 
         Rimozione dei medicinali dalla lista di trasparenza 
 
  1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 219  del  2006,
quando il titolare dell'A.I.C. comunica la cessazione,  temporanea  o
definitiva, della commercializzazione del medicinale  il  cui  prezzo
risulta essere il prezzo di riferimento  del  gruppo  rimborsato  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN),  tale  medicinale  viene  rimosso
temporaneamente o definitivamente dalla lista di trasparenza. 
  2.  Quando  l'A.I.C.  di  un  medicinale  inserito  in   lista   di
trasparenza viene ritirata, sospesa o revocata  non  per  ragioni  di
sicurezza, il medicinale rimane nella lista fino ad esaurimento delle
scorte presenti sul mercato, da effettuarsi nel termine di sei  mesi,
in conformita' a quanto previsto dalla determina AIFA del  24  maggio
2018, n. 821. 
  3. Nel caso in cui, per successive rimozioni di  medicinali  da  un
gruppo di farmaci aventi uguale composizione, rimanga nello stesso un
unico medicinale, il gruppo  e'  rimosso  d'ufficio  dalla  lista  di
trasparenza  e  il  medicinale  viene  rimborsato  integralmente  dal
Servizio sanitario nazionale. 
  4. Nel caso in cui all'interno dei gruppi di cui  alla  lettera  h)
dell'art.  2,  non  si  rilevi  un  differenziale  di  prezzo  tra  i
medicinali ivi compresi e il prezzo  di  riferimento,  il  gruppo  e'
rimosso d'ufficio dalla lista di trasparenza e  il  medicinale  viene
rimborsato integralmente dal Servizio sanitario nazionale.