Art. 4 
 
                        Azioni di promozione 
 
  1. Al fine di  favorire  la  conoscenza  delle  misure  di  cui  al
presente decreto, l'Autorita'  di  gestione  definisce  un  piano  di
promozione  e  di  supporto  alla  presentazione  delle  domande   di
finanziamento. 
  2. Le modalita' operative e gli eventuali oneri di  gestione  delle
azioni  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  le  modalita'   di
erogazione e di rendicontazione dei servizi di cui  all'art.  12-bis,
comma  1,  sono  definiti  in  un  apposito  atto   aggiuntivo   alla
convenzione con il soggetto gestore. Alla copertura  degli  eventuali
oneri si provvede a valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  4-bis
dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2016,  introdotto  dal
presente decreto.