Art. 4 Azioni di promozione 1. Al fine di favorire la conoscenza delle misure di cui al presente decreto, l'Autorita' di gestione definisce un piano di promozione e di supporto alla presentazione delle domande di finanziamento. 2. Le modalita' operative e gli eventuali oneri di gestione delle azioni di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di erogazione e di rendicontazione dei servizi di cui all'art. 12-bis, comma 1, sono definiti in un apposito atto aggiuntivo alla convenzione con il soggetto gestore. Alla copertura degli eventuali oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4-bis dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2016, introdotto dal presente decreto.