Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a  tutte
le domande di ammissione  alle  agevolazioni  presentate  secondo  le
modalita' di cui al decreto  ministeriale  11  maggio  2016,  per  le
quali, alla data di adozione del presente decreto, non  sia  concluso
l'iter istruttorio con l'adozione di un provvedimento finale, nonche'
a quelle presentate a partire dalla data indicata nella direttiva  di
cui al comma 1 dell'art. 12-bis, introdotto  dall'art.  1,  comma  1,
lettera f), del presente decreto. 
  2. I servizi  di  cui  al  comma  1  dell'art.  12-bis,  introdotto
dall'art. 1, comma 1,  lettera  f),  del  presente  decreto,  possono
essere   concessi   alle   imprese    ammesse    alle    agevolazioni
antecedentemente  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto   a
condizione che ne facciano richiesta e che non abbiano gia'  ricevuto
quota parte dell'erogazione, secondo le  modalita'  definite  con  la
direttiva di cui al citato art. 12-bis, salvo verifica dei  massimali
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis». 
  3. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 annessi al decreto  ministeriale  11
maggio 2016 sono abrogati. I relativi contenuti sono rielaborati  con
la direttiva di cui all'art. 12-bis, comma 1, introdotto dall'art. 1,
comma 1, lettera f), del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.  
 
    Roma, 10 dicembre 2020 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3