Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le domande di ammissione alle agevolazioni presentate secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016, per le quali, alla data di adozione del presente decreto, non sia concluso l'iter istruttorio con l'adozione di un provvedimento finale, nonche' a quelle presentate a partire dalla data indicata nella direttiva di cui al comma 1 dell'art. 12-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto. 2. I servizi di cui al comma 1 dell'art. 12-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, possono essere concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto a condizione che ne facciano richiesta e che non abbiano gia' ricevuto quota parte dell'erogazione, secondo le modalita' definite con la direttiva di cui al citato art. 12-bis, salvo verifica dei massimali di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis». 3. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 annessi al decreto ministeriale 11 maggio 2016 sono abrogati. I relativi contenuti sono rielaborati con la direttiva di cui all'art. 12-bis, comma 1, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo. Roma, 10 dicembre 2020 Il Ministro: Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3