Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti 3 e 4 e di cui alla lettera c) del presente decreto si applicano alle istanze di accordo di sviluppo e accordo di programma successive alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, compatibilmente con lo stato dei procedimenti gia' avviati. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2020 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 75