IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera  del  Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha  previsto  la  proroga  dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e  664  del  18  aprile  2020  e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del  2  febbraio  2021  recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
  Visto l'art. 2222 del codice civile; 
  Considerato che, in ragione dell'accresciuto numero dei contagi  in
relazione alla straordinaria situazione determinatasi  nella  Regione
Umbria con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, il
Ministero  della  salute,  con  nota   dell'8   febbraio   2021,   ha
rappresentato  l'esigenza  di  attivare  ogni  iniziativa  utile  per
soddisfare la richiesta di potenziamento degli organici di  personale
medico, infermieristico e socio sanitario segnalata  dal  Commissario
emergenza Covid della Regione Umbria, con nota del 7 febbraio 2021; 
  Considerato di dover garantire un supporto di  carattere  nazionale
alle  strutture  sanitarie  della  Regione  Umbria,   attraverso   il
reperimento di professionalita' specifiche; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
  Di concerto con il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Reperimento figure professionali 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella  Regione  Umbria,  per  il  supporto
delle attivita' delle aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con  apposito
avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al
reperimento delle seguenti figure professionali: 
    a) novantasette medici laureati e abilitati  all'esercizio  della
professione, specializzati  nelle  seguenti  discipline: cinquantadue
specializzati    in    anestesia    e    rianimazione, quarantacinque
specializzati   in   malattie   infettive,   malattie   dell'apparato
respiratorio e medicina interna e regolarmente iscritti  agli  ordini
professionali; 
    b) ventiquattro medici abilitati,  anche  non  specializzati,  in
possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli
ordini professionali; 
    c) duecentottantasette  infermieri,  in  possesso  dei   relativi
titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali; 
    d) ottantotto operatori socio sanitari, in possesso dei  relativi
requisiti professionali. 
  2. Alla manifestazione  di  interesse  non  possono  partecipare  i
dipendenti pubblici  e  privati  operanti  nel  settore  sanitario  e
socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di  non  pregiudicare  i
livelli di servizio  attuali.  E'  consentita  la  partecipazione  di
professionisti in quiescenza in  possesso  di  idoneita'  psicofisica
specifica allo svolgimento delle attivita' richieste.  E'  consentita
la partecipazione  all'avviso  di  interesse  a  cittadini  di  paesi
dell'Unione  europea  e  a  cittadini  di  Paesi   non   appartenenti
all'Unione europea purche' in possesso di permesso  di  soggiorno  in
corso di validita' che abbiano avuto il  riconoscimento  del  proprio
titolo, ovvero che siano in possesso  di  certificato  di  iscrizione
all'albo professionale del Paese di  provenienza,  coerentemente  con
l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  convertito  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. L'elenco di coloro che presentano  manifestazione  di  interesse
rispetto all'avviso di cui al  comma  1  e'  trasmesso  alla  Regione
Umbria ed e' pubblicato sul sito del  Dipartimento  della  protezione
civile. La Regione Umbria, anche attraverso le  proprie  aziende  del
Servizio sanitario regionale, provvede a conferire,  previa  verifica
dei requisiti professionali, incarichi di lavoro autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non  superiore
al  31  marzo  2021,  prorogabili,  con  ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile,  in  ragione  del  perdurare
dell'esigenza e dello stato di emergenza, nei  limiti  delle  risorse
disponibili per la gestione emergenziale. I predetti  incarichi  sono
conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale. 
  4. Ai  medici  incaricati  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
riconosciuto  un  compenso  orario   di quarantacinque   euro   lordi
omnicomprensivi   di   tutti   gli   oneri   fiscali,   assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto  a  carico
del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico  ai  medici  ai
sensi della presente ordinanza. 
  5. Ai  medici  incaricati  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'
riconosciuto un compenso orario di quaranta euro lordi se in possesso
di  specializzazione,  ovvero  di trenta  euro  lordi  se  privi   di
specializzazione,  omnicomprensivi  di  tutti  gli   oneri   fiscali,
assicurativi, previdenziali  e  di  ogni  altro  onere  eventualmente
previsto  a  carico  del  soggetto  giuridico  che  ha   formalizzato
l'incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza. 
  6. Agli infermieri incaricati di cui al comma  1,  lettera  c),  e'
riconosciuto   un   compenso   orario    di ventisei    euro    lordi
omnicomprensivi   di   tutti   gli   oneri   fiscali,   assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto  a  carico
del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli infermieri
ai sensi della presente ordinanza. 
  7. Agli operatori socio sanitari di cui al comma 1, lettera d),  e'
riconosciuto   un   compenso   orario    di ventidue    euro    lordi
omnicomprensivi   di   tutti   gli   oneri   fiscali,   assicurativi,
previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto  a  carico
del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli  operatori
socio sanitari ai sensi della presente ordinanza. 
  8. La prestazione lavorativa non puo' eccedere  le quarantadue  ore
settimanali a carico delle  risorse  stanziate  per  l'emergenza.  La
Regione Umbria puo' riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni
orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese,  con
oneri a carico del bilancio regionale. 
  9. Al personale incaricato di cui al comma 1, residente fuori dalla
Regione Umbria,  e'  altresi'  riconosciuto  un  rimborso  forfetario
omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base  mensile,  nel  limite
delle disponibilita' di  cui  all'art.  3,  comma  2  per  il  vitto,
l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria. 
  10.  Il  rapporto  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
coordinata e continuativa, per quanto non previsto dai commi 4, 5,  6
e 7, e'  disciplinato  dalle  disposizioni  previste  in  materia  di
organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente presso cui
il personale incaricato presta la propria attivita'  ai  sensi  della
presente ordinanza. 
  11. La Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della
protezione  civile,  e'  estranea  ad  ogni   rapporto   contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 
  12. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente
articolo non e' computabile ai fini di cui all'art.  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.