Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  l'attuazione  delle  attivita'  previste  dalla   presente
ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: 
    art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    art. 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    art.  5,  comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394.