Art. 3 Disposizioni finanziari 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 4.454.196,00 euro, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 6191 intestata al Presidente della Regione Umbria - Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2021 Il Capo del Dipartimento: Borrelli