Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attivita' di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale attivita' e' destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive); b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa; c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie piu' profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente; d) detergenti per l'igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida; e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene personale; f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attivita' di pulizia e successiva o contestuale attivita' di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualita' microbiologica.