Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) servizio di pulizia di edifici  ed  ambienti  ad  uso  civile:
attivita' di rimozione  dello  sporco  dalle  superfici,  inclusa  la
sanificazione  laddove  appropriato,   svolta   secondo   determinate
procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti  e
di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine.  Tale
attivita' e' destinata a tutti gli ambienti  interni  ed  esterni  di
edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e  agli
ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio,
caserme, case-famiglia, strutture detentive); 
    b)  detergenti  per  le  pulizie   ordinarie   delle   superfici:
detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per  finestre,
per  servizi  sanitari  e  per  le  cucine  da  usare  nelle  pulizie
effettuate in maniera continuativa; 
    c) detergenti per le pulizie  periodiche  e  straordinarie  delle
superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse
le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e
tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti
sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di  manutenzione
dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la
manutenzione  dell'acciaio  inox;   disincrostante   per   cucine   e
lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli,
graffiti da usare nelle pulizie piu' profonde  effettuate  a  cadenze
prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente; 
    d) detergenti  per  l'igiene  personale:  saponi,  sia  in  forma
liquida che solida; 
    e) prodotti  in  tessuto  carta  per  l'igiene  personale:  carta
igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per  l'igiene
personale; 
    f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti  ad
uso sanitario:  attivita'  di  pulizia  e  successiva  o  contestuale
attivita' di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni  svolta
anche mediante l'uso di disinfettanti  secondo  specifici  protocolli
stabiliti dalla struttura destinataria o  stabiliti  in  condivisione
con essa, in modo tale da garantire gli idonei  livelli  di  qualita'
microbiologica.