IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre 2020, n. 294, con la quale e'  stata  avviata,  fino  al  15
febbraio 2021, la  sperimentazione  del  progetto  relativo  ai  voli
«Covid-tested»; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  16  gennaio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, n.  13,
con la quale sono state introdotte misure urgenti per la  limitazione
dell'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Brasile; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 2021, n.  24,
con la quale sono state reiterate fino al 15 febbraio 2021 le  misure
di cui alla citata ordinanza del Ministro  della  salute  16  gennaio
2021; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il report del 15 gennaio 2021 nel quale la societa' Aeroporti
di Roma S.p.a., nel rappresentare che «la  sperimentazione  dei  voli
Covid-tested  sull'aeroporto  di  Fiumicino  ha  prodotto  eccellenti
risultati in termini  di:  riduzione  del  rischio  (...);  efficacia
operativa (...); soddisfazione dei passeggeri (...)», ha chiesto, tra
l'altro, «l'estensione temporale della sperimentazione»; 
  Vista la nota prot. n. 5375 del 12 febbraio 2021 con  la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria, con riferimento  alla
diffusione della variante del virus SARS-CoV-2 osservata in  Brasile,
ha  rappresentato  che  «si  ritiene  opportuno  suggerire  di  voler
disporre la proroga del divieto d'ingresso  e  del  transito  fino  a
miglioramenti e/o variazione dell'attuale  scenario  epidemiologico»,
prevedendo, tra l'altro, anche la  necessita',  per  le  persone  che
fanno ingresso/rientro in Italia, di effettuare  «un  ulteriore  test
molecolare  o  antigenico,  per  mezzo   di   tampone,   al   termine
dei quattordici giorni di quarantena»; 
  Considerato che, nella medesima nota, la Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria,  con  riferimento  alla  variante  sudafricana
rilevata  nella  regione  del  Tirolo  austriaco,  ha  suggerito   di
«adottare misure restrittive per i passeggeri  in  arrivo  in  Italia
dall'Austria a bordo di qualunque mezzo di trasporto  (terrestre  e/o
aereo)»; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del  richiamato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, misure urgenti  per  la  limitazione  dell'ingresso  nel
territorio nazionale di viaggiatori  internazionali  provenienti  dal
Brasile e dall'Austria; 
  Ritenuto, altresi', necessario  e  urgente  reiterare,  nelle  more
dell'adozione di un successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   del   richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure urgenti disposte con la
citata ordinanza 23 novembre 2020 relativa alla  sperimentazione  dei
voli «Covid-tested»; 
  Sentiti il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
               Limitazioni all'ingresso di viaggiatori 
                       provenienti dal Brasile 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sono vietati l'ingresso e  il
transito nel territorio nazionale alle persone  che  nei  quattordici
giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'ingresso  e  il  traffico
aereo dal Brasile sono consentiti a condizione  che  i  soggetti  non
manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica
in Italia da  data  anteriore  alla  presente  ordinanza  ovvero  che
rientrino nei casi di cui  all'art.  8,  comma  7,  lettera  n),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio  2021  o
siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi
di necessita', all'ingresso in Italia. In tal  caso,  fermi  restando
gli obblighi di dichiarazione di  cui  all'art.  7  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso nel
territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono  consentiti
secondo la seguente disciplina: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso  di  ingresso  nel
territorio  nazionale  mediante  volo  proveniente  dal  Brasile,  il
tampone di  cui  alla  presente  lettera  e'  effettuato  al  momento
dell'arrivo in aeroporto; 
    c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito  del  test  di
cui alla lettera b), alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  14  gennaio  2021,  previa
comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al
Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per
territorio. 
    d)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   molecolare   o
antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena; 
  3. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021,  le
disposizioni del  comma  1  non  si  applicano  all'equipaggio  e  al
personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo
restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,
da effettuarsi per  mezzo  di  tampone,  al  momento  dell'arrivo  in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento.