Art. 2 
 
               Limitazioni all'ingresso di viaggiatori 
                      provenienti dall'Austria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso e il transito  nel
territorio  nazionale  alle  persone  che  nei   quattordici   giorni
antecedenti hanno soggiornato o transitato  per  un  tempo  superiore
a dodici  ore  in  Austria  sono  consentiti  secondo   la   seguente
disciplina: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di  confine,  ove  possibile,  ovvero  entro
quarantotto  ore  dall'ingresso  nel  territorio   nazionale   presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento; 
    c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito  del  test  di
cui alla lettera b), alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  14  gennaio  2021,  previa
comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al
Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per
territorio; 
    d)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   molecolare   o
antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena. 
  2. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021,  le
disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art. 8,
comma 7, lettere a), b), c), d), g), i), l), o) e q) del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, fermo restando
l'obbligo di presentazione  al  vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nei sette giorni antecedenti all'ingresso  nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. 
  3. Il presente articolo si applica dal giorno successivo alla  data
di adozione della presente ordinanza fino al 5 marzo 2021.