IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo di un apposito regime  di  aiuto
finalizzato a sostenere, attraverso l'agevolazione  della  nascita  e
dello sviluppo di societa'  cooperative,  la  crescita  di  attivita'
economiche e dei livelli occupazionali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e, in particolare, l'art.  17  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore  delle
piccole e medie imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2019/316  della  Commissione  del  21
febbraio  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 51 I/1 del 22  febbraio  2019,  che  modifica  il  predetto
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C  14  del  19  gennaio  2008,
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e, in particolare, il
tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito  internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante  «Provvedimenti  per
il credito alla cooperazione e  misure  urgenti  a  salvaguardia  dei
livelli di occupazione», cosi' come  modificata  dall'art.  12  della
legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni e  integrazioni
e,  in  particolare,  l'art.  17,  che  disciplina  le  modalita'  di
intervento del Ministero  dello  sviluppo  economico,  attraverso  la
partecipazione al  capitale  di  societa'  finanziarie  appositamente
costituite, a sostegno dello sviluppo  di  piccole  e  medie  imprese
costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola  societa'
cooperativa; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
il quale e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il  quale  sono  individuate,  ai  sensi  del
richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in  particolare,
l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove
e' previsto  che  il  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  sostiene
interventi diretti «al rafforzamento della struttura  produttiva  del
Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di  aree
che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Norme per la tutela della liberta'  d'impresa.
Statuto delle imprese» e, in particolare,  l'art.  7  della  predetta
legge,  ove  e'  prevista  la  riduzione  e  la   trasparenza   degli
adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Misure per la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica» e, in particolare l'art. 24, comma 33, ove e' previsto  che
il diritto alla ripetizione delle agevolazioni  revocate  costituisce
credito privilegiato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modifiche e integrazioni,  recante  «Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con  cui  e'  stato  adottato  il
regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; 
  Considerata l'esigenza di rafforzare il sostegno alla nascita, allo
sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle
societa' cooperative, gia' previsto dal citato decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,  attraverso,  tra  l'altro,
l'ampliamento della platea delle possibili  societa'  beneficiarie  e
l'incremento del sostegno finanziario concedibile; 
  Ritenuto, pertanto, necessario adottare un nuovo  regime  di  aiuti
nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 1, comma  845,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «legge n. 296/2006»: la legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modifiche e integrazioni, «Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2007)», limitatamente all'art. 1, comma 845; 
    c) «legge n.  241/1990»:  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    d) «decreto legislativo. n. 123/1998»: il decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    e) «societa' finanziarie»: le  societa'  finanziarie  partecipate
dal Ministero ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  17,  comma  2,
della legge 27 febbraio 1985  n.  49  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    f) «societa' cooperative»: le societa' cooperative, di piccola  e
media  dimensione  secondo  quanto  previsto   nell'allegato   1   al
regolamento di esenzione, nelle quali  la  societa'  finanziaria  che
concede il  finanziamento  agevolato  acquisisca  ovvero  abbia  gia'
acquisito  una  partecipazione  temporanea  di  minoranza,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; 
    g) «FCS»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    h) «decreto  8  marzo  2013»:  il  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 8 marzo 2013 recante le modalita' di intervento del FCS; 
    i) «regolamenti di esenzione»: il regolamento di esenzione  e  il
regolamento di esenzione agricoltura; 
    l) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione  del  17  giugno  2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea; 
    m) «regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive  modifiche
e  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 193 del 1° luglio 2014, che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  e  che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
    n) «regolamenti  de  minimis»:  il  regolamento  de  minimis,  il
regolamento de minimis agricoltura e il Regolamento de minimis pesca; 
    o) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18  dicembre  2013  e  successive  modifiche  e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis»; 
    p) «regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento  (UE)  n.
1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352   del   24   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo,  come  modificato  dal  regolamento  (UE)  2019/316   della
Commissione del 21 febbraio 2019; 
    q)  «regolamento  de  minimis  pesca»:  il  regolamento  (UE)  n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche
e  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 190 del 28 giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    r)  «regolamento  registro  nazionale  aiuti»:  il  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente
il  Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del
registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    s) «TFUE»: trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    t) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3,
comma 6, rispettivamente del regolamento de minimis, del  regolamento
de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura; 
    u) «comunicazione  n.  14/08»:  comunicazione  della  Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
    v) «Tasso di base»: tasso di base  pubblicato  dalla  Commissione
europea               nel                sito                internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
    z) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante  «Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
    aa) «impresa unica»: l'impresa unica cosi'  come  definita  dagli
articoli 2, comma 2, dei regolamenti de minimis; 
    ab)  «produzione  primaria  di  prodotti  agricoli»:  l'attivita'
definita dal punto 9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione.