Art. 10 Cumulo 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa alla societa' cooperativa beneficiaria, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle intensita' di aiuto massime stabilite dal regolamento di esenzione, dal Regolamento di esenzione agricoltura e dai regolamenti de minimis applicabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettere a) e b), in relazione al settore di attivita' economica in cui opera la societa' cooperativa beneficiaria. 2. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti di esenzione, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensita' massima prevista dal regolamento di riferimento, la societa' finanziaria provvede a ridurre l'ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensita' massime previste dal regolamento applicabile in relazione al settore di attivita' economica in cui opera la societa' cooperativa beneficiaria. 3. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei regolamenti de minimis, comporti il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari, come previsto dai regolamenti de minimis, la societa' finanziaria provvede a ridurre l'ammontare del finanziamento agevolato nel rispetto del massimale in termini di ESL previsto dal regolamento applicabile in relazione al settore di attivita' economica in cui opera la societa' cooperativa beneficiaria.