Art. 10 
 
                               Cumulo 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  con
qualsiasi  altra  agevolazione  pubblica   concessa   alla   societa'
cooperativa beneficiaria, ivi  incluse  le  agevolazioni  concesse  a
titolo «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle intensita'
di  aiuto  massime  stabilite  dal  regolamento  di  esenzione,   dal
Regolamento di esenzione agricoltura e  dai  regolamenti  de  minimis
applicabili ai sensi dell'art. 5,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  in
relazione al settore di attivita' economica in cui opera la  societa'
cooperativa beneficiaria. 
  2. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei  Regolamenti  di
esenzione, sommata agli eventuali altri aiuti concessi  sui  medesimi
investimenti, superi l'intensita' massima prevista dal regolamento di
riferimento, la societa' finanziaria provvede a  ridurre  l'ammontare
del finanziamento  agevolato  nei  limiti  delle  intensita'  massime
previste dal regolamento  applicabile  in  relazione  al  settore  di
attivita'  economica   in   cui   opera   la   societa'   cooperativa
beneficiaria. 
  3. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei  regolamenti  de
minimis, comporti il superamento dei limiti di ESL per impresa  unica
su tre esercizi finanziari, come previsto dai regolamenti de minimis,
la  societa'  finanziaria  provvede   a   ridurre   l'ammontare   del
finanziamento agevolato nel rispetto del massimale in termini di  ESL
previsto dal regolamento  applicabile  in  relazione  al  settore  di
attivita'  economica   in   cui   opera   la   societa'   cooperativa
beneficiaria.