Art. 11 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1.  Le  societa'  cooperative   beneficiarie   delle   agevolazioni
trasmettono alle societa'  finanziarie  la  documentazione  utile  al
monitoraggio delle iniziative agevolate. 
  2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un  programma
di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a),  le  societa'
finanziarie  effettuano  controlli,   eventualmente   anche   tramite
verifica  in  loco,  sull'avvenuta  realizzazione  del  programma  di
investimento. 
  3. Entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  le  societa'  finanziarie
trasmettono al Ministero la relazione annuale  di  gestione,  recante
informazioni analitiche circa l'andamento dei finanziamenti agevolati
concessi e le posizioni  in  essere,  redatta  secondo  le  modalita'
disciplinate con i decreti di cui all'art. 15 comma 2. 
  4. Il Ministero, in ogni fase  del  procedimento,  puo'  effettuare
controlli  e  ispezioni,  anche  a  campione,  sia   sulle   societa'
cooperative finanziate - al fine di verificare le condizioni  per  la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni -  sia  sull'attivita'
svolta dalle societa' finanziarie. 
  5. Per le attivita' di controllo di cui al comma  4,  il  Ministero
puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi
comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei  Fondi
Strutturali trovano applicazione gli obblighi in materia di controllo
e monitoraggio previsti dalla vigente normativa  unionale.  Per  tali
iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea  relazioni
annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base  del  presente
decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e  i
relativi settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per
ciascun beneficiario e le relative intensita'.