Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. Le societa' cooperative beneficiarie delle agevolazioni trasmettono alle societa' finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative agevolate. 2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), le societa' finanziarie effettuano controlli, eventualmente anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le societa' finanziarie trasmettono al Ministero la relazione annuale di gestione, recante informazioni analitiche circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi e le posizioni in essere, redatta secondo le modalita' disciplinate con i decreti di cui all'art. 15 comma 2. 4. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sia sulle societa' cooperative finanziate - al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni - sia sull'attivita' svolta dalle societa' finanziarie. 5. Per le attivita' di controllo di cui al comma 4, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei Fondi Strutturali trovano applicazione gli obblighi in materia di controllo e monitoraggio previsti dalla vigente normativa unionale. Per tali iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.