Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1. L'agevolazione di cui al  presente  decreto  e'  revocata  dalla
societa' finanziaria nei seguenti casi: 
    a) accertamento dell'assenza di  uno  o  piu'  dei  requisiti  di
ammissibilita' previsti dal presente  decreto  per  fatti  imputabili
alla societa' cooperativa beneficiaria; 
    b) la societa' cooperativa beneficiaria abbia reso, nel modulo di
domanda e in qualunque altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o  contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    c) fallimento della  societa'  cooperativa  beneficiaria,  ovvero
apertura nei confronti della medesima  societa'  di  altra  procedura
concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; 
    d) mancato rispetto dei limiti di cumulo  delle  agevolazioni  di
cui all'art. 10; 
    e) mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento
agevolato; 
    f) per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti  di  cui
all'art. 5,  comma  5,  lettera  a),  la  mancata  realizzazione  del
programma di investimento entro trentasei mesi dalla data di  stipula
del contratto di finanziamento ovvero entro il  termine  concesso  ai
sensi dell'art. 13, comma 2; 
    g) utilizzo - totale o parziale - del finanziamento agevolato per
scopi diversi da quelli per cui il finanziamento agevolato  e'  stato
concesso ed erogato alla societa' cooperativa; 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  la  societa'
cooperativa beneficiaria restituisce alla  societa'  finanziaria  gli
interessi sulle rate rimborsate, calcolati al tasso di  cui  all'art.
5, comma 3, incrementato di  tre  punti  percentuali  e  il  capitale
ancora a scadere maggiorato degli interessi allo  stesso  tasso.  Gli
interessi sono calcolati dalla data di erogazione  del  finanziamento
agevolato fino alla data  dell'effettiva  restituzione  al  Ministero
delle somme erogate. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere c),  d),  e),  f)  e  g)  la
societa'  cooperativa  restituisce  il  capitale  ancora  a   scadere
maggiorato degli interessi al tasso di cui all'art. 5, comma 3, dalla
data di risoluzione del contratto di finanziamento e fino  alla  data
dell'effettiva restituzione alla  societa'  finanziaria  delle  somme
dovute. 
  4.  La  revoca  del  finanziamento  determina  la  risoluzione  del
contratto di finanziamento in attuazione delle  relative  previsioni,
secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art.  15,  comma
1. 
  5. A  seguito  della  delibera  di  revoca  del  finanziamento,  le
societa'   finanziarie   procedono   a   comunicare   alle   societa'
cooperative,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,   l'avvenuta
risoluzione del contratto di finanziamento stipulato,  in  attuazione
delle relative previsioni,  e  a  richiedere  la  restituzione  degli
importi dovuti. 
  6.  Le  societa'  cooperative  procedono  alla  restituzione  degli
importi  dovuti  entro  sessanta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione di cui al comma 5.