Art. 12 Revoche 1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' revocata dalla societa' finanziaria nei seguenti casi: a) accertamento dell'assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto per fatti imputabili alla societa' cooperativa beneficiaria; b) la societa' cooperativa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) fallimento della societa' cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima societa' di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 10; e) mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento agevolato; f) per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), la mancata realizzazione del programma di investimento entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero entro il termine concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2; g) utilizzo - totale o parziale - del finanziamento agevolato per scopi diversi da quelli per cui il finanziamento agevolato e' stato concesso ed erogato alla societa' cooperativa; 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la societa' cooperativa beneficiaria restituisce alla societa' finanziaria gli interessi sulle rate rimborsate, calcolati al tasso di cui all'art. 5, comma 3, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) la societa' cooperativa restituisce il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi al tasso di cui all'art. 5, comma 3, dalla data di risoluzione del contratto di finanziamento e fino alla data dell'effettiva restituzione alla societa' finanziaria delle somme dovute. 4. La revoca del finanziamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento in attuazione delle relative previsioni, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 15, comma 1. 5. A seguito della delibera di revoca del finanziamento, le societa' finanziarie procedono a comunicare alle societa' cooperative, a mezzo posta elettronica certificata, l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento stipulato, in attuazione delle relative previsioni, e a richiedere la restituzione degli importi dovuti. 6. Le societa' cooperative procedono alla restituzione degli importi dovuti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.