Art. 13 Variazioni 1. Le societa' finanziarie possono accordare, su specifica richiesta della societa' cooperativa corredata da una relazione illustrativa, una variazione del programma di investimento ammesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera a), previa verifica della conformita' della variazione alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Su richiesta motivata della societa' cooperativa e per ragioni connesse alla realizzazione del programma di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), le societa' finanziarie possono concedere una proroga del termine previsto per la conclusione dei programmi di investimento fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 8.