Art. 13 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Le  societa'  finanziarie  possono  accordare,   su   specifica
richiesta della  societa'  cooperativa  corredata  da  una  relazione
illustrativa, una variazione del programma di investimento ammesso al
finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma  5,  lettera  a),
previa verifica della conformita' della variazione alle  disposizioni
di cui al presente decreto. 
  2. Su richiesta motivata della societa' cooperativa e  per  ragioni
connesse alla realizzazione del  programma  di  investimento  di  cui
all'art. 5, comma 5, lettera  a),  le  societa'  finanziarie  possono
concedere una proroga del termine previsto  per  la  conclusione  dei
programmi di investimento fino ad un massimo di diciotto  mesi  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 8.